Unico movente, reati in continuazione

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Se le condotte di bancarotta semplice e omissione di versamento delle ritenute fiscali sono state commesse dall'imprenditore nell'ambito della stessa gestione imprenditoriale e in considerazione di un unico movente, costituito dalle difficoltà economiche dell'impresa, deve ritenersi sussistente una continuazione di reato.

E' quanto sancito dai giudici della Cassazione nel testo della sentenza n. 23905 del 3 giugno 2013.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Bancarotta, sconti pena causa crisi - Alberici

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