Undicesimo decreto di armonizzazione contabile, attesa la pubblicazione ufficiale

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Undicesimo decreto di armonizzazione contabile, attesa la pubblicazione ufficiale

Firmato dal MEF, di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’undicesimo decreto correttivo dei principi contabili.

Il provvedimento, licenziato il mese scorso dalla Commissione Arconet, porta la data del 1° agosto 2019 e attende di essere pubblicato in “Gazzetta Ufficiale”.

Il nuovo decreto, sulla base delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019, aggiorna:

  • i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio;

  • il prospetto del risultato di amministrazione;

  • il quadro generale riassuntivo allegato al rendiconto e al bilancio di previsione.

Le novità del provvedimento riguardano il mondo sempre più complicato dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni.

Bilancio armonizzato, due nuovi prospetti per gli enti

L'aggiornamento dei prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio si è reso necessario dopo il superamento dei vincoli di finanza pubblica approvato con la Manovra di bilancio 2019.

La Legge n. 145/208 ha sancito che, dal 1° gennaio 2019, gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo.

Tale informazione si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del Dlgs 118/2011).

La Commissione Arconet, alla luce di ciò, ha voluto rafforzare gli schemi attualmente vigenti, aggiungendo al quadro generale riassuntivo del citato allegato 10 del Decreto legislativo n. 118/20118 (che resta invariato), due ulteriori prospetti.

Pertanto, al fine di tenere conto delle risorse accantonate e di quelle vincolate, sono stati inseriti nel quadro generale riassuntivo due nuovi riquadri riguardanti:

  • “l'equilibrio di bilancio”;
  • “l'equilibrio complessivo”.

Il prospetto “l'equilibrio di bilancio”, completa il risultato di competenza con due informazioni finora assenti in sede di rendiconto, ma già presenti negli equilibri allegati al bilancio di previsione: le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell’esercizio.

Il prospetto “l'equilibrio complessivo”, oltre alle quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione.

Aggiornato anche il prospetto sul risultato di amministrazione. Oltre alla scomposizione del risultato in quote accantonate, vincolate, destinate e libere, vengono previsti tre nuovi prospetti (a/1, a/2 e a/3) che dovranno fornire il dettaglio sulla composizione delle prime tre quote. Questi nuovi tre prospetti dovranno essere obbligatoriamente allegati al rendiconto, oltre che al bilancio di previsione.

Le novità dello schema di rendiconto si applicheranno già con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019. Tuttavia, solo per l' esercizio 2019, poiché primo anno di applicazione, è attribuita natura conoscitiva ai saldi riguardanti "l'equilibrio di bilancio" e "l'equilibrio complessivo".

Gli aggiornamenti dello schema del bilancio di previsione, invece, si applicheranno già al bilancio di previsione 2020-2022 (da approvare entro il prossimo 31 dicembre, salvo proroghe), ad eccezione dei nuovi prospetti a/1), a/2 e a/3 che scatteranno dal preventivo 2021-2023.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 9 maggio 2018 - Bilanci di previsione 2018-2020 degli enti locali. Linee guida per la relazione dei revisori – Pichirallo

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