Una tantum per part time ciclico verticale: emergono irregolarità delle aziende

Pubblicato il



Una tantum per part time ciclico verticale: emergono irregolarità delle aziende

Per i datori di lavoro privati che hanno impiegato lavoratori con un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 si profila il rischio di una possibile richiesta di regolarizzazione da parte dell'INPS. Lo si evince, tra le righe, dal messaggio n. 1379 del 13 aprile 2023 con cui l'Istituto, all'esito di controlli automatici effettuati sulle richieste di indennità una tantum pari a 550 euro da parte dei lavoratori interessati, fornisce istruzioni per le istanze di riesame.

M andiamo con ordine.

Lavoratori in part time ciclico verticale: indennità una tantum

Ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 è riconosciuta dal c.d. decreto Aiuti una indennità una tantum pari a 550 euro (articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91).

L'indennità spetta ai lavoratori che, nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale dell’anno 2021, possano fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

Le specifiche istruzioni sono state fornite dall'INPS con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022 che ha fatto il punto sui requisiti, sulle incompatibilità e sulle incumulabilità previste per il beneficio in parola.

Il termine per l'invio delle domande da parte dei lavoratori interessati è scaduto lo scorso 30 novembre 2022.

Lavoratori in part time ciclico verticale: controlli automatici sulle domande

Sulle domande pervenute l'INPS ha avviato, in via automatizzata e centralizzata, la procedura di istruttoria.

L'esito della domanda e le motivazioni di reiezione della domanda sono ora disponibili al Patronato o al lavoratore richiedente, che vi accede con SPID almeno di livello 2, CIE o CNS, sul sito istituzionale dell'Istituto.

Per conoscere l'esito della domanda occorre accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page o attraverso il motore di ricerca o seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” .Dopo aver effettuato il login occorre selezionare la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”. Per monitorare gli stati di lavorazione e consultare gli esiti e le eventuali motivazioni di reiezione della domanda: sezione “Le mie richieste” - “Dati della domanda”. Il provvedimento con l’esito e le eventuali motivazioni sono, inoltre, presenti nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

In allegato al messaggio in commento, n. 1379/2023, l'INPS riporta in dettaglio le principali motivazioni di reiezione delle richieste di indennità ricevute con la documentazione integrativa richiesta al lavoratore interessato che presenta richiesta di riesame (Allegato n. 1).

Il riesame può essere proposto entro 120 giorni dal 13 aprile 2023 (data di pubblicazione del messaggio n. 1379/2023) ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva con la funzionalità “Richiedi riesame”, disponibile nella sezione “Dati della domanda” e “Allega documentazione” per l'eventuale documentazione integrativa richiesta.

Lavoratori in part time ciclico verticale: analisi a campione e regolarizzazioni aziendali

L'INPS ha rilevato alcune criticità dai controlli effettuati su requisiti, incompatibilità e incumulabilità previste per l'indennità in questione.

Più nel dettaglio, per molti lavoratori il rapporto di lavoro è stato indicato nei flussi UniEmens come lavoro a tempo parziale orizzontale e la medesima indicazione è contenuta anche nelle Comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro trasmesse al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UNILAV). Al riguardo però le analisi effettuate a campione hanno evidenziato che nel periodo oggetto di verifica (anno 2021) sono presenti nelle denunce contributive periodi di sospensione dell’attività lavorativa esposti in un determinato intervallo temporale dell’anno più caratterizzabili con la fattispecie di rapporto di lavoro a tempo parziale misto. L'INPS in questi casi dovrà esaminare la documentazione prodotta dal lavoratore (ad esempio, contratto di lavoro) per verificare se dalla stessa emerga un’articolazione della prestazione e una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa propria del contratto di lavoro part-time misto, vale a dire con prestazione a orario pieno (o a orario ridotto) solo in determinati periodi dell’anno e sospensione dell’attività nei restanti periodi.

Ma non basta. L'INPS ha inoltre evidenziato casi di datori di lavoro che hanno inquadrato i lavoratori con la qualifica di lavoratore a tempo parziale verticale ma non hanno trasmesso le denunce UniEmens per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, secondo le istruzioni fornite dall’Istituto e con la specifica codifica prevista. A tali datori di lavoro, all’esito dell'attività istruttoria, verrà chiesto di regolarizzare i flussi interessati con riguardo alla tipologia del rapporto di lavoro part-time denunciato e alla corretta valorizzazione dei periodi di sospensione dell’attività in ragione del part-time, secondo le indicazioni fornite con circolare n. 74 del 4 maggio 2021.

Lavoratori in part time ciclico verticale: chiarimenti sui requisiti

Il messaggio n. 1379/2023 si sofferma infine sui requisiti per il riconoscimento dell'indennità una tantum pari a 550 euro a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nel 2021.

Più specificatamente si ricorda che:

  • il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non deve essere né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente (a esclusione di quelli a tempo parziale ciclico verticale ) né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) né titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda;
  • in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti di lavoro e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere;
  • per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti per “periodo continuativo di un mese” si intende un arco temporale pari a 4 settimane mentre, per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, un periodo pari a 26 giorni (per costoro una settimana non interamente lavorata corrisponde a 6 giorni non lavorati).
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito