Una disciplina normativa frammentaria non porta ad escludere l'elemento soggettivo del reato

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 35694 del 3 ottobre 2011 - il carattere di frammentarietà di una disciplina normativa o il fatto che sull'applicazione della stessa si siano formati diversi orientamenti, tanto da giustificare l'emanazione di una norma di interpretazione autentica, non possono essere invocati a causa di ignoranza incolpevole della legge penale, o comunque della legge integratrice del precetto penale, “facendo venir meno l'elemento soggettivo del reato, quando il soggetto che svolga professionalmente una specifica attività non abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e per informarsi in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, con ciò adempiendo allo stringente dovere di informazione sullo stesso gravante”.

Sulla scorta di tale principio la Terza sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna disposta dal Tribunale di Rovigo nei confronti di un uomo che aveva occupato due specchi di acqua demaniali senza la prevista concessione demaniale.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - La norma poco chiara non fa da scusante

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