Un documento del Codis sul visto di conformità

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Una news del 3 settembre 2014, comunica che il Codis ha pubblicato un documento sul visto di conformità.

Fornisce indicazioni operative per chiarire come il visto introdotto dall’articolo 1, comma 574 della Legge n. 147/2013 si collochi nell’attuale contesto normativo.

Nella Premessa, leggiamo che con l’introduzione del visto di conformità per poter accedere alla compensazione “orizzontale” (ex art. 17 D.lgs. n. 241/1997) dei crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES, IRPEF e addizionali), alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP, per importi superiori a euro 15.000,00, si pongono alcune questioni relative al coordinamento di tale previsione con l’attuale sistema vigente in materia di visti e certificazioni di carattere tributario.

CONTENUTO DEL DOCUMENTO

In particolare, il documento approfondisce questi temi:

1. elenco centralizzato - l’introduzione del visto di conformità non ha, come conseguenza operativa, un elenco nuovo e differente rispetto a quello relativo ai soggetti già inseriti;

2. visto “leggero” e visto da Legge di stabilità - il professionista iscritto nell’elenco dei legittimati all’apposizione del visto di conformità può rilasciare il visto su tutte le dichiarazioni fiscali;

3. polizza assicurativa - i professionisti iscritti nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità da parte dell’Agenzia delle Entrate, non devono procedere ad alcuna integrazione, modifica o emendamento della polizza assicurativa già presentata;

4. visto sulle proprie dichiarazioni - il professionista abilitato può apporre il visto sulla propria dichiarazione, dato che egli (atteso che soddisfi condizioni e requisiti previsti dalla normativa vigente in materia) è un soggetto abilitato al rilascio di visti, senza alcuna limitazione;

5. soggetti abilitati al rilascio - gli abilitati al rilascio dei visti sono intermediari abilitati Entratel: conseguentemente, tali categorie di soggetti (siano essi persone fisiche o enti diversi) esercitano in via abituale un’attività di lavoro autonomo, e per tale motivo sono da considerarsi sempre soggetti passivi IVA; inoltre, per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio dei visti di conformità, rileva la qualità di intermediario abilitato Entratel. Non sussistendo preclusioni per i c.d. “minimi” ad essere intermediari abilitati Entratel, il Codis ritiene che anche tali soggetti (purché intermediari abilitati Entratel), possano rilasciare il visto di conformità;

6. momento del rilascio - il visto va apposto sulla dichiarazione da cui il credito da utilizzare in compensazione emerge, indipendentemente dal momento in cui lo stesso viene utilizzato.
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