Ulteriori precisazioni sulle compensazioni dei crediti Iva

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Una precisazione contenuta nella circolare n. 1 del 15 gennaio 2010, a firma dell’agenzia delle Entrate è che la richiesta di rimborso Iva risultante dalla dichiarazione annuale per il 2009 si dovrà presentare – come per gli scorsi anni – tramite il modello VR.

La circolare ricorda, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto legge n. 78/2009, che le modalità e i termini per l’esecuzione dei rimborsi devono essere precisati tramite un provvedimento del direttore dell’Agenzia stessa. Dal momento che, tale provvedimento ancora non è stato emanato, per il 2009 le richieste di rimborso dovranno continuare a pervenire tramite il vecchio modello VR nei modi ordinari a partire dal 1° febbraio 2010. Analogamente, nel testo agenziale si precisa che se la dichiarazione Iva per il 2009 presenta un saldo a credito utilizzato in compensazione di importo non superiore a 10mila euro – richiesto mediante modello VR – essa può essere presentata autonomamente e non deve essere necessariamente “agganciata” al modello Unico di dichiarazione. Viceversa, l’obbligo di presentare la dichiarazione Iva insieme al modello di dichiarazione unificata resta valido solo per i contribuenti che hanno un saldo Iva a debito.

Altri casi specifici analizzati riguardano l’utilizzo da parte di un soggetto, in compensazione orizzontale, dei credi Iva maturati da un altro soggetto. Si tratta delle ipotesi di fusione e scissione, consolidato fiscale e liquidazione Iva di gruppo. Con riguardo ai crediti Iva disponibili a seguito di operazioni straordinarie, si precisa che i crediti maturati in capo a più soggetti costituiscono ciascuno un palfond autonomo a disposizione del soggetto risultante dall’operazione, che li utilizzerà mediante distinti modelli F24. Con risoluzione n. 286/E del 2009, l’agenzia delle Entrate ha indicato specifici codici identificativi da utilizzare per l’uso in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti.

Nel caso di adesione al consolidato fiscale, per la società che vuole utilizzare in compensazione importi superiori a 10mila euro, costituiti da crediti Iva maturati in capo a più soggetti aderenti alla tassazione di gruppo, è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione Iva dei soggetti cedenti, anche se l’importo del credito emergente da ogni singola dichiarazione è inferiore a 10mila euro.

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