Ue: pubblicata la Direttiva che rafforza la tutela dei consumatori
Pubblicato il 20 dicembre 2019
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Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 dicembre 2019 è stata pubblicata la Direttiva 2019/2161, volta ad una migliore applicazione e alla modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori.
Il provvedimento, che modifica le precedenti direttive 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, è stato adottato lo scorso 8 novembre 2019.
Novità da recepire entro il 2021
Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alle relative disposizioni entro il 28 novembre 2021.
Le misure di attuazione, in ogni caso, inizieranno ad applicarsi sei mesi più tardi, ossia a decorrere dal 28 maggio 2022.
La direttiva interviene ad elevare i livelli di tutela dei consumatori che, nell’ambito dell’Unione, acquistino prodotti o servizi online, con previsione anche di misure più efficaci contro le pratiche commerciali sleali o ingannevoli in area europea.
Tra le principali novità si segnalano:
- la previsione di semplificazione dei criteri sul livello delle sanzioni per le violazioni del diritto comunitario in materia di consumatori;
- rimedi individuali per i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali, come nel caso di marketing aggressivo;
- maggiore trasparenza nelle transazioni online, anche rispetto all'utilizzo di recensioni online, alla fissazione personalizzata dei prezzi o alla classificazione dei prodotti;
- l'obbligo per i mercati online di comunicare ai consumatori se, in una transazione, il professionista responsabile è il venditore e/o il mercato online stesso;
- la tutela dei consumatori rispetto ai servizi digitali "gratuiti”;
- informazioni chiare sulle riduzioni dei prezzi;
- l'eliminazione di oneri sproporzionati;
- chiarimenti sulla libertà degli Stati membri di adottare provvedimenti per proteggere gli interessi legittimi dei consumatori rispetto a pratiche particolarmente aggressive o ingannevoli di commercializzazione o vendita nel quadro di vendite negoziate fuori dai locali commerciali;
- chiarimenti sul trattamento che i Paesi membri dovrebbero riservare alla commercializzazione ingannevole di prodotti "a duplice qualità".
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