Udienza prefallimentare entro 45 giorni dal deposito del ricorso e notifiche via Pec
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 02 gennaio 2014
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Sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2014 le modifiche introdotte dal Decreto legge n. 179/2012 (Decreto sviluppo bis) convertito dalla Legge n. 221/2012, all'articolo 15, comma 3, della Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942).
La nuova disposizione prevede che il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della Cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione viene trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
Si segnala, altresì, che, ai sensi della citata modifica, per quanto riguarda l'udienza prefallimentare, la stessa deve essere fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 17 - Più veloce l'udienza prefallimentare - Fontana
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