Tutelati i lavoratori in congedo parentale se licenziati senza preavviso
Pubblicato il 23 ottobre 2009
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Una lavoratrice belga, impiegata con contratto a tempo indeterminato in un’azienda, aveva beneficiato per diverso tempo di forme di interruzione del lavoro e per ultimo, stava fruendo di un congedo parentale per cui lavorava metà tempo. Pochi giorni prima della scadenza, la lavoratrice era stata licenziata senza preavviso e le era stata corrisposta un’indennità di licenziamento, pari a 10 mesi di stipendio, calcolata sulla base della retribuzione che percepiva in quel momento, cioè dimezzata dal part-time.
La Corte di Giustizia europea, chiamata a decidere sul caso della lavoratrice belga – con sentenza C-116/08 – dispone che l’indennità di licenziamento di un lavoratore a tempo pieno non può essere calcolata sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce quando si verifica il licenziamento, se in quel momento il lavoratore godeva di un tempo parziale per congedo parentale.
Scopo della Corte è quello di impedire che i lavoratori si sentano dissuasi a fruire dei congedi parentali nei caso di bisogno e, allo stesso tempo, i datori di lavoro possano licenziare – tra tutti i lavoratori – quelli in congedo parentale per via di una riduzione dei diritti goduti in quel particolare momento lavorativo.
- ItaliaOggi, p. 40 – Maternità, diritti salvi sul lavoro – De Lellis
- Il Sole 24 Ore, p. 37 – Il tempo pieno determina l’indennità
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