Turismo. Lavoro notturno e straordinario festivo detassato fino al 30 settembre
Pubblicato il 03 settembre 2025
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Scade il 30 settembre 2025 la possibilità di fruire del trattamento integrativo speciale nel settore turistico, ricettivo e termale.
L’agevolazione, temporanea, è stata confermata dalla legge di Bilancio 2025 e illustrata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025.
Considerando l’analoga agevolazione prevista, per il 2024, dall’articolo 1, comma 21, della legge di Bilancio 2024, le Entrate confermano, laddove compatibili, i chiarimenti resi nella circolare n. 5/E del 2024.
Ambito soggettivo di applicazione
L’agevolazione di cui all’articolo 1, commi da 395 a 398 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), che mira fronteggiare la grave carenza di manodopera che caratterizza il settore turistico, ricettivo e termale, si rivolge ad una platea circoscritta di lavoratori. Si tratta:
- lavoratori dipendenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come definiti dall’articolo 5 della legge n. 287/1991 (ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, locali notturni, stabilimenti balneari, ecc.);
- dipendenti del comparto turistico in senso ampio, inclusi gli stabilimenti termali.
NOTA BENE: Alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991, beneficiano dell'agevolazione i dipendenti dei seguenti pubblici esercizi:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Requisito reddituale
Il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato che nel periodo d’imposta 2024 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente complessivo non superiore a 40.000 euro.
Ai fini della verifica del limite reddituale, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2024, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande.
ATTENZIONE: Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR e secondo il cosiddetto “principio di cassa allargato”, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono,
Oggetto dell’agevolazione
Il trattamento integrativo speciale consiste in una somma pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione a:
- lavoro notturno;
- prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
NOTA BENE: Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 66 del 2003, si intende
- per "lavoro straordinario", il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito all’articolo 3
- per "periodo notturno", il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino
- per "lavoratore notturno", 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Come ha sottolineato la Fondazione Studi Consulenti del lavoro (approfondimento 18 marzo 2024), per la concreta applicazione di entrambe le variabili contributive, occorre verificare il testo della contrattazione collettiva applicata, in quanto il D.Lgs. n. 66/2003 delega espressamente alle parti la possibilità di modificare durata e parametri di riferimento.
La portata dell’agevolazione, aggiunge la Fondazione Studi Consulenti del lavoro, ha un ambito esteso per quanto concerne il lavoro notturno, ma ha un ambito molto limitato relativamente allo straordinario effettuato nei giorni festivi, considerando che questi ultimi sono un numero esiguo e solo parte dell’orario di lavoro prestato in queste giornate è espressamente qualificabile come straordinario.
Durata temporale
Il trattamento integrativo speciale è una misura temporanea e straordinaria, finalizzata a sostenere la stagione turistica e termale.
La misura si applica alle prestazioni rese nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2025.
Condizioni per l’accesso
Per accedere al beneficio, il lavoratore deve presentare al sostituto d’imposta una dichiarazione sostitutiva (ex art. 47 DPR 445/2000) attestante l’ammontare del reddito di lavoro dipendente percepito nel 2024.
In ogni caso, le Entrate avvertono, è necessario conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione per eventuali controlli degli organi competenti.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo su richiesta e lo eroga a partire dalla prima retribuzione utile, anche con recupero delle quote di trattamento integrativo relative a mesi precedenti non ancora erogate..
Modalità di erogazione e recupero
L’agevolazione può essere corrisposta anche dopo il 30 settembre 2025, purché entro i termini del conguaglio di fine anno.
Il sostituto d’imposta deve indicare l’importo erogato nella Certificazione Unica 2026 relativa al periodo d’imposta 2025.
Per il recupero delle somme erogate, i sostituti possono utilizzare la compensazione orizzontale (art. 17 d.lgs. 241/1997) tramite F24, con il codice tributo “1702” istituito dalla risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025.
Turismo, ricettivo e termale: trattamento integrativo speciale fino al 30 settembre 2025 - Tabella operativa
Voce |
Contenuto |
Riferimento normativo |
Art. 1, commi 395 398, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025); chiarimenti nella circolare AE n. 4/E del 16 maggio 2025 |
Durata |
Prestazioni rese dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 |
Ambito soggettivo |
Lavoratori dipendenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5, l. 287/1991: ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, locali notturni, stabilimenti balneari, ecc.) |
Requisito reddituale |
Reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 40.000 € nel periodo d’imposta 2024 (inclusi tutti i redditi, anche da più datori di lavoro o da settori diversi) |
Oggetto dell’agevolazione |
Trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde relative a:
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Condizioni di accesso |
Richiesta del lavoratore al sostituto d’imposta con dichiarazione sostitutiva attestante i redditi 2024. |
Erogazione |
Riconoscimento a partire dalla prima retribuzione utile (anche con recupero arretrati) |
Recupero da parte del sostituto |
Compensazione orizzontale tramite F24 con codice tributo 1702 (ris. AE n. 8/E del 31/1/2025) |
Indicazione in CU |
Da riportare nella Certificazione Unica 2026 relativa al periodo d’imposta 2025 |
Prassi collegata |
Confermati, ove compatibili, i chiarimenti già forniti nella circolare n. 5/E/2024 (analoga agevolazione 2024) |
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