Trust senza personalità giuridica

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Trust senza personalità giuridica

Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività, bensì un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee.

E’ quest’ultimo, dunque, l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi e non quale legale rappresentante ma come colui che dispone del diritto.

Pignoramento al trustee

Va quindi esclusa la validità di un eventuale pignoramento che sia stato eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest’ultimo.

In detta ipotesi, poiché, legittimamente, è il giudice dell’esecuzione a verificare, anche d’ufficio, l’esistenza del soggetto nei cui confronti è intentata la procedura esecutiva, deve concludersi che vada disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo che segue il pignoramento appunto eseguito nei confronti del trust.

E’ quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 2043 del 27 gennaio 2017.

A tale conclusione – ha precisato, altresì, la Suprema corte – non osta l’eventuale nota di trascrizione del negozio di dotazione del trust, in quanto la medesima non fonderebbe una valida continuità di trascrizioni con un soggetto inesistente.

Con la decisione in oggetto, è stata confermata la statuizione con cui i giudici di merito avevano confermato la chiusura anticipata, pronunciata d’ufficio, di un processo esecutivo avente ad oggetto beni immobili conferiti in un trust, sul rilievo dell’inesistenza giuridica del soggetto nei cui confronti il pignoramento era stato eseguito.

Quest’ultimo, infatti, era stato notificato al trust in persona del trustee e non invece a questo ultimo.

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