Trust liquidatorio: ok ma con clausole che ne limitino l'operatività
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 10 novembre 2010
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Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata lo scorso 29 ottobre 2010, richiamando l'articolo 1418 del Codice civile e l'articolo 15 lettera e) della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, ha dichiarato la nullità totale di un trust liquidatorio con il quale l'impresa disponente, già in stato di insolvenza, aveva segregato interamente il proprio patrimonio aziendale; per i giudici milanesi, in particolare, il richiamato articolo 15 della Convenzione escluderebbe che la separazione patrimoniale ed il vincolo di destinazione dei beni, propri del trust, “possa sopravvivere al fallimento del conferente o del trustee”, per cui i beni di costoro, anche se oggetto del trust, dovranno essere assoggettati alla disciplina del fallimento.
Con la detta decisione, tuttavia, il Tribunale non esclude la liceità di un trust liquidatorio che, ammette, “potrebbe avere una sua utilità nell'affidare la crisi dell'impresa a soggetti terzi e meno interessati, rispetto all'imprenditore insolvente, magari anche consentendo una prosecuzione dell'impresa e la salvaguardia di valori - quali l'avviamento - legati al suo funzionamento”. In ogni caso, però, detto tipo di trust dovrebbe contenere delle clausole che ne limitino l'operatività nel caso di insolvenza conclamata, “in modo da restituire i beni comunque alla procedura inderogabile e di carattere pubblicistico prevista per questi casi”.
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