Trust autodichiarato, costituzione con imposte in misura fissa
Pubblicato il 13 settembre 2019
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Per trust "autodichiarato" si intende il trust istituito dal disponente che nomina se stesso quale trustee. In questo caso, dunque, non c'è alcun trasferimento di beni dal disponente al trustee, in quanto, appunto, il ruolo di trustee è assunto dallo stesso disponente.
Un'importante precisazione riguardo la costituzione di un trust autodichiarato è giunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22754 del 12/9/2019.
I Supremi giudici, respingendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate che, contrariamente al parere del notaio rogante, aveva chiesto le imposte di costituzione in misura proporzionale, sanciscono ora che il trust autodichiarato sconta le imposte in misura fissa.
Trust autodichiarato senza effettivo trasferimento di beni e diritti
La sentenza analizza tutti gli orientamenti esistenti sul tema, oltre che le indicazioni rese dalla stessa Agenzia delle Entrate, per arrivare alla formulazione di un nuovo principio di diritto.
Osservano i giudici della Cassazione che è proprio la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere ancora più radicale l’incongruenza dell’applicazione dell’imposta proporzionale sull’atto istitutivo di questo particolare tipo di trust e su quello di apposizione del vincolo all’interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto.
Pertanto, deve affermarsi quanto segue:
- la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, Dl n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;
- per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro e ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;
- nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell' Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.
Alla luce di tutto ciò – secondo gli Ermellini – nel caso di specie, dove la figura del disponente e del trustee coincidono, manca l’effettivo presupposto impositivo del reale arricchimento effettuato attraverso un effettivo trasferimento di beni e diritti. Inoltre, con tale tipo di trust autodichiarato, il disponente provvederà a beneficiare i suoi discendenti o anche sé stesso, se ancora in vita al momento della scadenza.
Dunque, in tale ipotesi, un reale trasferimento è impossibile perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto che “prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio in favore dei beneficiari”.
Di qui, la conclusione della Corte secondo cui è corretta la condotta del notaio rogante che ha autoliquidato le imposte in misura fissa.
- edotto.com – Edicola del 18 giugno 2019 - Trust. Atto segregativo senza imposte – Pergolari
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