Tributi speciali non dovuti per annotazioni a margine di atti registrati

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Con la risoluzione n. 24 del 14 marzo 2012, l'Agenzia delle entrate fornisce le seguenti precisazioni in tema di applicazione dei tributi speciali di cui al D.L. n. 533/1954 e al D.P.R. n. 648/1972, in caso di registrazione di atti da parte degli uffici tributari:

- non sono dovuti i tributi speciali di cui al punto 2), titolo II della tabella allegata al D.L. n. 533/1954, per l’annotazione degli estremi di registrazione a margine o in calce all'atto/i restituito/i, di atti pubblici, scritture private non autenticate e atti giudiziari, nel momento in cui l'ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede alla registrazione;

- non sono dovuti i tributi speciali in caso di registrazione volontaria di atti, ex articolo 8 del Testo Unico del Registro.

Il chiarimento si è reso necessario per affermare che il principio contenuto nella circolare n. 26 del 2011, relativo alla esenzione dai tributi speciali per la registrazione dei contratti di locazione e di esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca, è applicabile alla registrazione in ufficio di tutte le tipologie di atti.

Infatti, la ratio che soggiace a detto principio, origina dal fatto che le formalità in parola derivano da un obbligo di legge che, in quanto tale, non può costituire un servizio reso al cittadino.

Resta fermo che i tributi in questione sono dovuti per il rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni, resi dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.
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