Tribunale di Roma: chiarimenti sul concordato preventivo
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 24 giugno 2010
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Con decreto del 20 aprile scorso, il Tribunale di Roma è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti e specificazioni in ordine all'istituto del concordato preventivo.
In particolare, i giudici della Capitale hanno precisato come, una volta presentata una proposta di concordato, il ruolo dell'autorità giudiziaria consista nel verificare i requisiti di ammissibilità dello stesso, la correttezza della formazione delle classi e i criteri stabiliti per la loro formazione; non spetta, quindi, al magistrato l'esame della veridicità dei dati e la fattibilità del piano - attestati dalla relazione presentata da un professionista - né l'esame della convenienza della proposta - riservato ai creditori che hanno diritto di voto.
Nel caso in cui la proposta di concordato riguardi anche debiti di natura fiscale o contributiva, anche la transazione su questi elementi entra a fare parte integrante del concordato. In proposito – si legge nel testo della decisione – sono legittime le clausole della proposta che prevedono la riduzione o la rateazione dei crediti tributari e previdenziali a prescindere dalla percentuale di soddisfazione mentre sono da ritenere illegittime le clausole che prevedono una dilazione di pagamento degli altri creditori privilegiati.
La procedura di concordato preventivo – conclude il Tribunale - può essere utilizzata anche dalle imprese che si trovino in amministrazione straordinaria. Ai sensi della nuova disciplina del concordato, non è necessaria la presentazione di garanzie di adempimento della proposta; qualora, però, le garanzie vengano offerte, le stesse entreranno a far parte integrante del piano e dovranno essere presentate a favore dei singoli creditori.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 - Concordato preventivo con classi omogenee - Negri
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