Tribunale di Chieti: limiti al reato di falso ideologico

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Non ricorre il reato di falsità ideologica, art. 483, c.p., nel caso in cui si fornisce una dichiarazione falsa in modo inconsapevole. Il Tribunale di Chieti, nella sentenza n. 384 del 2009, ha così disposto l’assoluzione, perché il fatto non sussiste, di un docente precario che al momento di firmare l’atto di assunzione aveva dichiarato di non trovarsi in situazioni tali da far sussistere l’incompatibilità, pur essendo egli titolare di un’impresa individuale, come successivamente accertato.

Il giudice monocratico ha rilevato che nel modulo compilato e firmato dal docente non venivano indicate le condizioni e le qualità personali in presenza delle quali si sarebbe verificata l’incompatibilità a ricoprire l’incarico di docente. L’imputato, pertanto non aveva reso una dichiarazione veritiera di un fatto storico, ma solo una semplice valutazione di merito.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 32 – Incompatibilità inconsapevole Non si configura il reato - Forte

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