Tremonti ambientale non cumulabile con IV Conto energia. Rinuncia con dichiarazione integrativa
Pubblicato il 19 dicembre 2018
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A fronte della incumulabilità tra l’incentivo relativo al IV Conto energia e l’agevolazione fiscale “Tremonti ambientale”, si chiede all’agenzia delle Entrate di dare indicazioni circa le modalità con cui rinunciare al beneficio fiscale goduto.
Il percorso da seguire è contenuto nella risposta n. 114 del 18 dicembre 2018.
La società istante ha comunque avanzato il quesito circa la possibilità di sommare la tariffa incentivante di cui al IV Conto energia e l’agevolazione fiscale “Tremonti ambientale” (prevista dalla legge finanziaria 2001). Tale legge prevedeva la detassazione per le piccole e medie imprese che avessero realizzato investimenti ambientali (ora la misura è stata abrogata).
Sulla cumulabilità l’Agenzia è incompetente ma il GSE l’ha negata
L’Agenzia ribadisce la sua incompetenza a dare risposta circa la cumulabilità della “Tremonti ambientale” con altre misure agevolative e, in particolare, con gli incentivi relativi al IV Conto energia (come affermato con risoluzione n. 58/E/2016).
Infatti, la disciplina degli incentivi relativi al Conto energia rientra nella competenza del Ministero dello Sviluppo Economico; viene sottolineato che il Gestore dei servizi energetici, quale titolare del procedimento amministrativo di ammissione e revoca degli incentivi nel settore elettrico e termico, ha affermato l’incompatibilità tra le due agevolazioni.
Di conseguenza, se la società intende continuare a godere delle tariffe incentivanti del Conto energia, deve rinunciare al beneficio fiscale goduto.
Rinuncia al beneficio con dichiarazione integrativa
Per quanto riguarda le modalità con cui manifestare la rinuncia all’agevolazione fiscale della “Tremonti ambientale”, si può fare ricorso alla dichiarazione integrativa, ex articolo 2, comma 8, DPR 322/1998, in quanto l’agevolazione “Tremonti ambientale “ era fruibile attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile da operare in sede di dichiarazione dei redditi.
Ma se l’agevolazione non è stata fruita in sede di dichiarazione dei redditi, bensì attraverso presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta versata, la rinuncia all’agevolazione può avvenire con rinuncia espressa all’istanza di rimborso, sempreché lo stesso non sia stato ancora erogato.
Ancora, nelle ipotesi in cui le dichiarazioni presentate non siano più integrabili per decorso del termine ed i rimborsi siano stati erogati, la posizione fiscale della società, con riferimento all’agevolazione “Tremonti ambientale”, deve ritenersi definitiva.
- eDotto.com – Edicola del 21 luglio 2016 - Tremonti ambientale e conto energia Cumulabilità a rischio – Moscioni
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