Trattamenti di integrazione salariale per l’Apprendistato professionalizzante

Pubblicato il



Trattamenti di integrazione salariale per l’Apprendistato professionalizzante

L’INPS, con circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, a seguito dell’entrata in vigore del c.d. Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015), ha illustrato la nuova disciplina in materia di integrazioni salariali.

Con messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, l’Istituto ha integrato i chiarimenti illustrando i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della Cassa integrazione, con riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.

Infatti, una delle principali novità è l’estensione della platea di beneficiari delle integrazioni salariali ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante con le seguenti specificità:

  • gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
  • gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono anch’essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
  • gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.

Chiarisce il messaggio INPS n. 24/16 che, per gli apprendisti, la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio e, inoltre, per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola CIGS, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga "settembre 2015" è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista).

Viene, inoltre, evidenziato che alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro dovranno riportare a giornate il valore delle ore di Cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.

Altre istruzioni

Il messaggio fornisce altresì chiarimenti sugli:

  • apprendisti mantenuti in servizio al termine del contratto
  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato in quanto beneficiari di indennità di mobilità;
  • regolarizzazione dei periodi pregressi.

Compilazione dei flussi UniEmens.

I datori di lavoro, a partire da gennaio 2016, sono tenuti ad inviare i flussi UniEmens riferiti agli apprendisti nei confronti dei quali devono assolvere agli obblighi contributivi in materia di CIGO/CIGS, utilizzando i seguenti codici:

  • PA: Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • PB: Apprendistato professionalizzante;
  • PC: Apprendistato di alta formazione ricerca;
  • M1: Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo.

A partire sempre dal gennaio 2016 non dovrà più essere valorizzato l’elemento <TipoApprendistato>.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 3 dicembre 2015 - INPS. Istruzioni su CIGO e CIGS – Redazione eDotto

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito