Trasporto marittimo, attività accessorie con imposte ridotte

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Trasporto marittimo, attività accessorie con imposte ridotte

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno indicato le attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, nonché le modalità di acquisizione da parte dell'impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, al cui reddito applicare le disposizioni relative ad una tassazione minore (articolo 4, comma 2, Dl n. 457/1997).

Detassazione per attività accessorie e servizi a terra

Il riferimento principale è all’articolo 41 del Dl n. 144/2022, convertito, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale”, a modifica del Dl n. 457/1997.

Tali norme prevedono l’applicazione di benefici fiscali in riferimento al reddito derivante anche dallo svolgimento delle attività accessorie relative al trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave; in caso contrario, il regime agevolato non si applica alla quota eccedente il 50 per cento.

Dunque, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2023 che identifica le attività accessorie e le modalità di acquisizione da parte dell'impresa dei servizi a terra.

Destinatari

Il provvedimento ha come destinatari i soggetti residenti e non residenti, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

Detassazione: attività accessorie

Le attività individuate sono quelle relative a:

  • vendita di beni e fornitura di servizi a bordo quali cinema, spa, parrucchiere, gioco d'azzardo ed altri servizi di intrattenimento, nonché l'intermediazione per la fornitura di escursioni locali e il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo;
  • contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti contrattuali con terzi per l'esercizio di attività ammissibili;
  • operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacità di carico e di biglietti per passeggeri;
  • servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, collegati alla prestazione di trasporto;
  • imbarco e sbarco passeggeri;
  • carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimentazione di container all'interno dell'area portuale
  • raggruppamento o suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare;
  • fornitura e messa a disposizione di container;
  • trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo.

Tali attività accessorie rientrano nel reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, che è tassato al 20%.

Come suddetto, i relativi ricavi non devono superare il 50% dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave.

ATTENZIONE: Sono esclusi dal regime agevolativo i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a bordo.

Ricavi, proventi, spese e altri componenti negativi riferiti alle attività accessorie elencate devono risultare da scritture contabili mediante distinta annotazione.

Servizi a terra

Per quanto riguarda i servizi a terra – ad esempio, escursioni locali o trasporto parziale su strada inclusi nel pacchetto di servizi complessivi - il Decreto 22 novembre 2023 specifica che devono essere acquistati da società non collegate ovvero a prezzo di mercato da entità del medesimo gruppo, che siano soggette alla normale imposizione sul reddito.

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