Trasformazione Dta in crediti d'imposta Esercizio opzione

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Trasformazione Dta in crediti d'imposta Esercizio opzione

L’Agenzia delle Entrate il 22 luglio 2016 ha pubblicato la circolare n. 32/E con la quale chiarisce la disciplina dell’opzione per mantenere la trasformazione in crediti d’imposta delle Dta (attività fiscali differite) di tipo 2, ossia delle attività per imposte anticipate, cui non corrisponde un effettivo pagamento, ai sensi dell'articolo 11 del Dl n. 59/2016.

La stessa disposizione di legge (comma 3) prevede che con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate siano stabilite le disposizioni attuative della norma, mentre con la risoluzione n. 60/E è stato istituito il codice tributo "2900" da indicare nella delega di pagamento per versare il canone per l’opzione del mantenimento.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare e il provvedimento citati, ha voluto chiarire i dubbi sorti con riferimento alla determinazione delle ”imposte versate” da sottrarre dalla base imponibile.

Disposizione normativa

L’articolo 11 del Dl 59/2016, al fine di rendere la disciplina compatibile con le regole Ue sugli aiuti di Stato, prevede che le imprese possano optare per il mantenimento della trasformazione, in riferimento alle attività a cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (Dta di tipo 2), attraverso una opzione irrevocabile e previo pagamento di un canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029. E' confermata, al contrario, l’ordinaria trasformabilità delle Dta di tipo 1, ossia quelle a cui corrisponde un pagamento anticipato di imposte.

Ambito di applicazione e esercizio opzione

L'opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione (contenute nel Dl 225/2010) con riferimento alle Dta di tipo 2, può essere esercitata dalle imprese che, a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, presentano in bilancio attività per imposte anticipate relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile o alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile Irap, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Come specificato nel provvedimento n. prot. 117661/2016, che ha accompagnato la circolare n. 32/E/2016, l’opzione si considera esercitata versando il canone entro il 1° agosto 2016, dal momento che il 31 luglio cade di domenica; tale opzione è poi irrevocabile e comporta l’obbligo del canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Il canone è deducibile da imposte sui redditi e Irap.

Nel caso in cui il canone annuo non sia dovuto, dato che le imposte versate risultano superiori o pari alle attività per imposte anticipate – Dta di tipo 1, l’opzione può essere esercitata, rispettando lo stesso termine del 1° agosto 2016, inviando una comunicazione all’indirizzo Pec della Direzione regionale competente.

Per le imprese aderenti al consolidato, il versamento del canone o la comunicazione alla Dr competente da parte della consolidante determina l’esercizio dell’opzione per le società consolidate.

Calcolo

L’aliquota per determinare il canone annuo corrisponde all’1,5% della differenza tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.

Le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio sono rappresentate dal loro valore indicato nell’attivo dello Stato patrimoniale; per le imposte versate si tiene conto dell’imposta netta di periodo, anche se corrisposta mediante l’utilizzo di crediti d’imposta, ritenute di acconto subite ed eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni.

Canone con F24

Il suddetto canone deve essere versato mediante modello F24, utilizzando il codice tributo istituito con la risoluzione n. 60/E/2016.

Si tratta del codice: “2900” - denominato “Canone per opzione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna esclusivamente “importi a debito versati”, con l'indicazione nel “Campo di riferimento” dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

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