Trasferte, fuori i tour operator

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Le novità introdotte dalla manovra estiva in materia di detrazione integrale ai fini Iva in cambio di una limitazione della deducibilità al 75% delle spese di vitto e alloggio ai fini delle imposte dirette valgono, però, a una condizione. Con l’entrata in vigore, il prossimo 1° settembre, delle nuove regole si andrà in contro ad un vero e proprio paradosso. Le spese di vitto e alloggio saranno detraibili al 100% solo se i servizi saranno acquistati direttamente dall’impresa. Se la stessa impresa, per ottenere gli stessi servizi, si rivolgerà ad un tour operator, allora non potrà detrarre l’imposta sul valore aggiunto. Il paradosso deriva dal mancato coordinamento con l’articolo 74-ter, comma8-bis, del Dpr 633/72 (introdotto dalla Finanziaria 2008), che impedisce ai tour operator di emettere fattura con Iva esposta per i servizi di vitto e alloggio, a eccezione delle ipotesi in cui siano offerti in ambito congressuale. Senza modifiche, quindi, i tour operator rischiano di pagare il prezzo più alto delle modifiche introdotte in relazione alla piena detraibilità Iva su alberghi e ristoranti. Si auspica un cambiamento della norma anche per evitare nuove censure comunitarie per l’Italia.
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