Trasferimento incoerente della sede legale all'estero. E' il giudice italiano che decide del fallimento

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Con sentenza n. 20144 del 3 ottobre 2011, la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, ha sancito la giurisdizione della magistratura italiana in una vicenda in cui Equitalia aveva proposto istanza di fallimento nei confronti di una Srl inizialmente iscritta al Registro imprese di Roma ma che aveva trasferito negli Stati uniti la sede legale, collocando in Gran Bretagna il “centro di interessi” dell'attività.

I legali della società, in particolare, avevano lamentato che, poiché il trasferimento era intervenuto prima della presentazione dell'istanza di fallimento, la giurisdizione del caso sarebbe spettata ai giudici del Paese in cui era collocato il "centro di interessi" della società e, quindi, la Gran Bretagna.

Secondo la Cassazione, tuttavia, dato che al trasferimento all'estero della sede legale non era seguito “nè l'effettivo esercizio di attività imprenditoriale nella nuova sede, nè lo spostamento presso di essa del centro dell'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la nuova indicata sede legale è da considerarsi vinta”.
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