Trasferimento del ramo d'azienda con potere di controllo al cedente

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Secondo la Corte di giustizia dell'Ue - sentenza pronunciata il 6 marzo 2014 relativamente alla causa C-548/12 - la normativa italiana che, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consente la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento, deve ritenersi aderente alle disposizioni comunitarie.

Nelle conclusioni rese in calce alla sentenza, i giudici europei hanno altresì evidenziato come l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva n.2001/23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di esse, va interpretato nel senso che lo stesso non osta ad una normativa nazionale - nella specie quella italiana - che consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui, dopo il trasferimento della parte di impresa considerata, tale cedente eserciti un intenso potere di supremazia nei confronti del cessionario.

Nel caso specificamente esaminato, è stato escluso che una situazione in cui l’impresa cedente si trovava ad esercitare, nei confronti del cessionario, un intenso potere di supremazia, manifestatosi attraverso uno stretto vincolo di committenza ed una commistione del rischio di impresa, potesse costituire, di per sè, un ostacolo all’applicazione della Direttiva n 2001/23.
Allegati Anche in
  • Il Sole24Ore - Norme e Tributi - p. 24 - Cedibile il nuovo ramo d'azienda - Falasca
  • ItaliaOggi, p. 28 - Azienda ceduta e controllata - De Lellis

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