Trasferimento all'estero non evita fallimento
Pubblicato il 19 marzo 2016
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Il trasferimento della sede all'estero non salva la società dal fallimento e la giurisdizione permane in capo al giudice italiano anche se il trasferimento è avvenuto prima dell’istanza di fallimento.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, respingendo le ragioni di una s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, la quale eccepiva, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del Tribunale italiano per avere la società trasferito la propria sede sociale in Romania in epoca anteriore alla proposizione dell’istanza di fallimento.
Sede effettiva, luogo dell’amministrazione principale
In proposito tuttavia, la Cassazione aderisce all'orientamento comunitario, secondo cui la sede effettiva della società si individua privilegiando il luogo dell’amministrazione principale, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili da terzi.
Sede all'estero non operativa, permane giurisdizione italiana
In caso di trasferimento all'estero della sede sociale, si rende pertanto necessario verificare se in costanza di detto trasferimento abbia fatto seguito l’effettivo esercizio di attività imprenditoriale nella nuova sede, nonché lo stabilimento presso di essa del centro dell’attività organizzativa, amministrativa e direttiva dell’impresa. Ed ove ciò non emergesse dagli atti, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la nuova indicata sede legale sarebbe da considerarsi vinta, con conseguente permanenza della giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento della società che in Italia abbia avuto il centro effettivo dei propri interessi e della propria attività, prima del (meramente formale) trasferimento di sede all'estero.
Ed è esattamente questo il caso di specie, poiché dagli atti è dato desumere come il trasferimento in Romania non sia coinciso con l’effettivo spostamento in quello Stato del centro principale degli interessi della società.
A tal proposito assume valenza decisiva – a parere della Corte - l’accertata non operatività della predetta sede in Romania, la mancata apertura ed utilizzazione di un conto corrente in quel Paese, la residenza in Italia dell’amministratore della società. Senza contare, tra l'altro, che prima dell’asserito trasferimento erano già state notificate azioni esecutive nei confronti della società
Tutti elementi che – secondo le Sezioni unite con sentenza n. 5419 del 18 marzo 2016 - lasciano verosimilmente intendere che la delibera di trasferimento sia stata adottata per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento.
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