Transizione green: un contributo a fondo perduto per le imprese

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Transizione green: un contributo a fondo perduto per le imprese

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di sostenere gli investimenti delle imprese nell’ambito della tutela ambientale, ha stanziato 300 milioni di euro a valere sul "Fondo per il sostegno alla transizione industriale". Interessati dall’intervento sono le imprese di qualsiasi dimensione del territorio nazionale e, in particolare, quelle che operano nei settori estrattivo e manifatturiero, che intendono chiedere agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, per programmi di investimento che perseguono:

  • l'efficientamento energetico;
  • il cambiamento fondamentale del processo produttivo;
  • l'installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
  • la riduzione dell’utilizzo delle risorse tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.

I programmi dovranno prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro.

La domanda dovrà essere inviata dal 10 ottobre al 12 dicembre 2023 allo sportello online di Invitalia (soggetto gestore).

Fondo per il sostegno alla transizione industriale

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale (istituito con l’articolo 1, co. 478 e 479 della L. 234/2021) ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

L’operatività del Fondo è disciplinata dal D.M. 21 ottobre 2022.

Con la pubblicazione del decreto per gli Incentivi alle Imprese del 30.08.2023 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande attraverso l’apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro operante attraverso una procedura “a graduatoria” atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.  È prevista l’applicazione delle disposizioni di favore recate dalla sezione 2.6 del “Quadro temporaneo” (comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03) e dagli articoli 14, 17, 38 e 47 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER).

Soggetti interessati

Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
  • operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

Sono, invece, escluse dall’intervento le imprese che (come previsto dall’art. 5, comma 2 del DM 21.10.2022):

a) risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del D.lgs. 231/2001;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

c) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della Dlgs.159/2011;

d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative,

ATTENZIOINE: Il 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 167/2017).

I finanziamenti

I programmi di investimento devono perseguire “almeno una” delle seguenti finalità:

  • una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 38 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER;
  • un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni degli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali.

Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento.

I suddetti programmi, in particolare, devono:

  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo;
  • prevedere spese complessive di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro;
  • essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022; trattasi delle spese riferire all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano:

  • il suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile.;
  • impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
  •  programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale.

Nello specifico, sono ammesse:

a)  spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto, quali: spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati per il progetto di formazione;

c) costi di servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Diversamente, non sono ammesse le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione” del “Quadro temporaneo” per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia.

1 - Miglioramento efficienza energetica

Per gli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni (nei limiti previsti dall’articolo 38 del Regolamento GBER) pari:

  • al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario in assenza dell'aiuto. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C di cui alla della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027);
  • al 15% delle spese ammissibili, qualora tali spese siano state individuate con la metodologia di cui all’articolo 10, comma 4 del Decreto del 21 ottobre 2022. Sono previste maggiorazioni del 10% per le piccole imprese, del 5% per le medie imprese, del 7,5% per investimenti effettuati nelle zone A e del 2,5% per investimenti effettuati nelle zone C. In pratica, ove le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100% dei costi d’investimento, l’intensità e le maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari:

  • al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%;
  • al 30% dei costi agevolabili qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando i costi totali delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per realizzare i programmi volti a conseguire l’efficientamento energetico.

2 - Impianti da autoproduzione

Per gli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni pari:

  • al 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
  • al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;

3- Uso efficiente delle risorse

Per gli investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni, nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C di cui alla della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027).

4 - Cambiamento del processo produttivo

Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente online utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia , a partire dalle ore 12.00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 12 dicembre 2023

ATTENZIONE: A breve Invitalia provvederà a pubblicare la modulistica necessaria e l’elenco della documentazione da presentare.

La domanda di agevolazione:

  • deve essere formulata secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nel sito di Invitalia e deve essere firmata digitalmente, pena l’improcedibilità della stessa.
  • deve contenere:

a)

i dati dell’impresa richiedente, del soggetto firmatario, del referente, del titolare effettivo;

b)

l’indicazione delle finalità perseguite con il programma di investimento, la tipologia di intervento realizzata e i dati principali del programma di investimento proposto e dell’eventuale progetto di formazione del personale;

c)

le spese oggetto della complessiva iniziativa, con l’indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili; le spese esposte per la realizzazione dei programmi di investimento dovranno in ogni caso coincidere con gli importi quantificati nell’ambito della relazione tecnica economica;

d)

gli elementi utili alla determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria;

e)

le agevolazioni richieste.

Ai fini del completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. Ogni impresa può presentare, con riferimento alla singola unità produttiva, una sola domanda di agevolazione; è ammessa la presentazione da parte della singola impresa di più domande purché riferite a diverse unità produttive e a condizione che gli investimenti richiesti alle agevolazioni nell’ambito della singola domanda rispettino i requisiti dimensionali previsti.

Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine in graduatoria

Istruttoria domande, concessione ed erogazione delle agevolazioni

Invitalia, a seguito della pubblicazione della graduatoria, avvia le verifiche istruttorie di competenza sulla base dell’ordine assunto dalle domande, nei limiti delle risorse disponibili. Tali verifiche sono regolate dall’articolo 10, comma 6 del DM 21.10.2022.

In particolare, Invitalia, ricevuta la domanda di agevolazioni, procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, allo svolgimento delle seguenti attività:

VERIFICHE ISTRUTTORIE DI COMPETENZA

a) verifica della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione delle agevolazioni richieste. Qualora le risorse residue non consentano l’integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall’ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’ammontare delle predette spese fino ad esaurimento delle risorse, ferma restando la verifica, da parte del Ministero, della sostenibilità del correlato nuovo piano finanziario;

b) verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti e dell’affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell’impresa proponente;

c) verifica della coerenza del programma con le finalità ambientali previste nonché la sua validità tecnica;

d) verifica della cantierabilità del programma di investimenti, sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di 12 mesi dalla concessione delle agevolazioni, la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione del programma. Qualora allo scadere dei 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni l’impresa non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni sono revocate;

e) determinazione delle spese ammissibili, attraverso verifica della pertinenza e della congruità delle stesse, ricorrendo ad elementi di tipo parametrico. In particolare, nella fase istruttoria, l’esame di congruità deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, essendo l’accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase di rendicontazione delle spese, fatto salvo l’accertamento in fase istruttoria di elementi chiaramente incongrui.

Le domande valutate positivamente sono ammesse alle agevolazioni fino all’esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità di punteggio sarà data preferenza alla domanda il cui contributo agevolativo risulti più contenuto.

La graduatoria “finale” è pubblicata entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande. Qualora a seguito delle verifiche istruttorie dovessero determinarsi economie di spesa conseguenti a rideterminazioni dei contributi concedibili ovvero ad esiti negativi delle attività di verifica, Invitalia procede ad avviare ulteriori istruttorie, nel rispetto dell’ordine definito dalla graduatoria.

L’erogazione delle agevolazioni concesse è effettuata da Invitalia con le modalità previste dall’articolo 11 del DM 21.10.2022. Ai fini dell’erogazione dell’ultima quota a saldo Invitalia verifica - anche attraverso sopralluogo presso l’unità produttiva oggetto dell’investimento - l’effettiva realizzazione del programma di investimento e il conseguimento degli obiettivi ambientali. In tale fase, Invitalia procede a rideterminare i valori utili ai fini della determinazione del punteggio attribuito ai fini della formazione della graduatoria.

 

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