Transfrontalieri, regole per lo scambio obbligatorio di informazioni

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Transfrontalieri, regole per lo scambio obbligatorio di informazioni

Il 20 novembre 2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il D.M. del 17 novembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 100/2020, recante la definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

L’allegato A contenuto nel Decreto contiene esempi di meccanismi di aggiramento della normativa sullo scambio automatico sui conti finanziari ed esempi di meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca.

Transfrontalieri, informazioni da comunicare

Ai fini delle informazioni da comunicare:

  • la sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero è redatta in lingua italiana e corredata da una breve relazione in lingua inglese;
  • la data di avvio dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero corrisponde al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell’attuazione del meccanismo.

Invece, il valore del meccanismo transfrontaliero da comunicare è:

  • ai fini degli elementi distintivi di cui all’Allegato 1, lett. d), punto 1, al D.Lgs. n. 100/2020, il valore dei conti finanziari determinato ai sensi dell’art. 3, co. 1, del D.M. del 28 dicembre 2015;
  • ai fini degli elementi distintivi di cui all’Allegato 1, lett. d), punto 2, al D.Lgs. n. 100/2020, il valore dei conti finanziari ovvero, per le attività e i redditi di natura non finanziaria, il valore del vantaggio fiscale derivabile dal meccanismo transfrontaliero;
  • ai fini degli elementi distintivi di cui all’Allegato 1, lett. a), b), c) ed e), al D.Lgs. n. 100/2020, il valore del vantaggio fiscale derivabile dal meccanismo transfrontaliero.

Transfrontalieri, numero di riferimento rilasciato dall’AdE

L’Agenzia delle Entrate rilascia un numero di riferimento al momento della comunicazione di un meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle Entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell’UE.

Il soggetto a cui è stato rilasciato il numero di riferimento deve, senza indugio, comunicarlo agli altri partecipanti di cui ha conoscenza.

I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero indicano tale numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato.

Transfrontalieri, standard di conoscenza

Per i fornitori di servizi, ai fini della qualificazione di intermediario, deve essere soddisfatto lo standard di conoscenza. Esso è determinato con riferimento:

  • alla conoscenza effettiva del meccanismo transfrontaliero che l’intermediario possiede sulla base delle informazioni prontamente disponibili in ragione dell’attività di assistenza o consulenza espletata nei confronti del cliente;
  • al grado di competenza necessaria per fornire il servizio di assistenza o consulenza nonché al livello di esperienza ordinariamente richiesto per la prestazione di detto servizio.

Transfrontalieri, periodo transitorio

È previsto, in via transitoria, che:

  • i meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, sono comunicati entro il 28 febbraio 2021;
  • i dati relativi al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono comunicati entro 30 giorni dal 1° gennaio 2021.
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