Transfer pricing, pubblicata la circolare. Comunicazione tardiva della documentazione idonea
Pubblicato il 29 novembre 2021
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Terminata la fase di pubblica consultazione, lo scorso 12 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 15/2021 in materia di transfer pricing, nella quale sono stati recepiti tutti i commenti raccolti.
Il documento di prassi fa seguito al provvedimento agenziale del 23 novembre 2020, che ha aggiornato i requisiti in base ai quali la documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento, sostituendo le disposizioni attuative della previgente disciplina contenuta nel provvedimento direttoriale del 29 settembre 2010.
La circolare, pertanto, fornisce chiarimenti in merito alla nuova disciplina relativa alla documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali nelle operazioni con imprese associate.
Nel nuovo documento, dopo aver richiamato il contesto normativo di riferimento, si approfondiscono i seguenti aspetti:
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le finalità e la struttura della documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con particolare riguardo ai contenuti dei documenti denominati Masterfile e Documentazione Nazionale;
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la documentazione relativa alle stabili organizzazioni e la documentazione idonea per le piccole e medie imprese;
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i profili connessi alle forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea, nonché gli aspetti riguardanti la comunicazione del possesso della documentazione idonea e la documentazione da predisporre qualora il contribuente scelga l’approccio semplificato per valorizzare un’operazione infragruppo consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto;
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la tematica connessa alla valutazione della documentazione idonea da parte degli addetti alle attività di controllo.
Penalty protection con la documentazione idonea
L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che i contribuenti possono beneficiare della penalty protection, ossia della disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica afferente al transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir), nel caso in cui gli stessi rendano disponibili all’Amministrazione finanziaria la documentazione composta dal masterfile e dal countryfile in grado di dimostrare che i prezzi applicati sono di libera concorrenza, e che pertanto non vi è stato l’intento di spostare materia imponibile all’estero. Tale documentazione deve essere valutata idonea da parte degli organi di controllo.
La documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio della libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento, praticati nell’ambito di operazioni infragruppo di cui all’articolo 110 comma 7 del Tuir, è costituita da:
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un documento denominato Masterfile, che raccoglie informazioni relative al gruppo multinazionale;
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un documento denominato Documentazione Nazionale, contenente informazioni concernenti le operazioni infragruppo relative all’entità locale.
Finalità e struttura dei documenti denominati Masterfile e Documentazione nazionale
Nella circolare n. 15/E/2021 vengono approfonditi le finalità, la struttura della documentazione e i contenuti dei documenti denominati Masterfile e Documentazione nazionale.
Analogamente, vengono illustrati gli aspetti riguardanti la documentazione relativa alle stabili organizzazioni, quella ritenuta idonea per le piccole e medie imprese, nonché la documentazione da predisporre nel caso in cui i contribuenti scelgano l’approccio semplificato per valorizzare un’operazione infragruppo consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto.
Tra i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, è specificato che il Masterfile e la Documentazione nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Relativamente ai termini di consegna della documentazione, la comunicazione del possesso della dichiarazione idonea può essere effettuata anche con la dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine ordinario di presentazione, sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata.
Infine, è ribadita l’apertura alla remissione in bonis, così come previsto già per la documentazione del Patent box. Nel caso, infatti, ne ricorrano le condizioni, il possesso della documentazione idonea può essere comunicato anche tardivamente avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.
Contenuto del Masterfile
Il Masterfile è il documento che contiene informazioni relative al gruppo multinazionale e alle politiche in materia di prezzi di trasferimento nel loro complesso. Esso è obbligatorio per tutti i soggetti rispetto al previgente regime.
In materia di Masterfile, nella circolare n. 15/E è stato specificato che: se il periodo d’imposta del soggetto estero controllante diretto o indiretto non risulti coincidente con quello dell’entità locale, è possibile presentare il masterfile predisposto dal soggetto controllante diretto o indiretto riferito al periodo d’imposta la cui data di chiusura precede quella del periodo d’imposta dell’entità locale.
Inoltre, se nel corso del controllo emerga l’esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nel documento, l’entità locale deve rendere disponibile su richiesta tali ulteriori informazioni, compreso, se del caso, il masterfile riferito al periodo d’imposta la cui data di chiusura segue quella del periodo d’imposta dell’entità locale.
Contenuto della Documentazione Nazionale
Il paragrafo 5 della circolare del 26 novembre 2021 è dedicato alla Documentazione Nazionale, che è il documento che, integrando il Masterfile, contiene le informazioni specifiche relative alle operazioni infragruppo che l’entità locale intende documentare.
Si specifica, che in essa è possibile descrivere anche le operazioni marginali e nel caso in cui queste non vengano descritte, in caso di contestazione per esse non varrà l’esimente sanzionatoria, senza però che l’esimente venga meno anche per le operazioni non marginali.
Per le operazioni afferenti a royalties e interessi passivi si guarda al principio di competenza, anche se in fase di verifica i controlli potranno essere effettuati sui pagamenti in base al criterio di cassa.
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