Transazione sugli assegni pregressi deducibile dall'Irpef

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La transazione con cui due ex coniugi si accordano per il versamento, a carico dell'obbligato ed in unica soluzione, di pregressi assegni di mantenimento scaduti e rimasti insoluti è deducibile dall'Irpef.

Questa operazione, infatti, non costituisce liquidazione una tantum in unica soluzione dell'assegno e quindi in forma capitalizzata degli interessi patrimoniali ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della Legge n. 898/70, bensì l'adempimento di un'obbligazione specifica, quale l'assegno periodico di mantenimento, non corrisposto alle prescritte scadenze.

E' il principio sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 4402 depositata il 24 febbraio 2014.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Assegni post-accordi deducibili dall'Irpef – Alberici

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