Traffico di organi Testo è legge

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Traffico di organi Testo è legge

Nella seduta del 23 novembre 2016, la commissione Giustizia della Camera ha approvato, in sede legislativa e definitiva, il testo del disegno di legge contenente modifiche al Codice penale e alla Legge n. 91/1999, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla Legge n. 458/1967, in materia di trapianto del rene tra persone viventi.

La proposta, divenuta legge in quanto già approvata dal Senato il 4 marzo 2015, interviene ad introdurre misure volte al contrasto del traffico illecito di organi prelevati da persone viventi.

Modifiche a Codice penale

Nel dettaglio, le modifiche ivi contenute introducono, in primo luogo, nel Codice penale un apposito articolo, il 601-bis, intitolato “Traffico di organi prelevati da persona vivente”.

Questa disposizione punisce, con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 50mila a 300mila euro, chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente.

Nei casi in cui il fatto venga commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio di quest’ultima.

A seguire, la proposta di legge prevede anche modifiche all’articolo 416 del Codice penale sulle associazioni per delinquere, prevedendo un aumento di pena nei casi in cui l'eventuale associazione sia diretta a commettere il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente.

Altre modifiche

Modificato, altresì, l’articolo 22-bis della Legge n. 91/1999 in materia di traffico di organi destinati al trapianto.

Così, al comma 1 dell’articolo in oggetto, intitolato “Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti”, viene previsto che la reclusione ivi indicata, per chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente, diventi “da tre a otto anni". Abrogato, invece il comma 2 del medesimo articolo.

Per finire, il disegno di legge approvato prevede la soppressione dell’articolo 7 della Legge n. 458/1967 in materia di trapianto del rene tra persone viventi.

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