L’agenzia delle Entrate definisce la Tobin tax
Pubblicato il 25 luglio 2013
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La Tobin tax - Imposta sulle transazioni finanziarie - è stata attuata, come previsto dalla Legge di Stabilità 2013 che la istituisce, dal ministero dell’Economia e delle Finanze (articolo 19, commi 5 e 8 e articolo 22 del decreto del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del 18 marzo2013). Segue un provvedimento dell'agenzia delle Entrate (il n. 87896 del 18 luglio2013, a firma del direttore) con la definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell’imposta, dei relativi obblighi strumentali, delle modalità di rimborso.
Campo di applicazione
Trasferimento della proprietà di azioni emesse da società residenti in Italia.
L’Imposta si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari, alle operazioni ad alta frequenza (come definite nel comma 495 della legge citata).
Soggetti obbligati
Chiunque interviene nella transazione comunque denominato o il contribuente investitore che fa l'operazione, per le operazioni effettuate senza l’intervento di un intermediario.
Le banche e le imprese di investimento e gli altri soggetti comunque denominati, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d’investimento assimilabili a quelle indicate nel TUF e, in particolare, alla negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, ad esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori.
Casi particolari:
- società di gestione collettiva del risparmio o di gestione, di portafoglio (anche mediante intestazione fiduciaria), anche non residenti nel territorio dello Stato autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio delle attività assimilabili a quelle indicate nel TUF per la gestione di portafogli e la gestione collettiva del risparmio, per le operazioni effettuate nell’ambito di tali attività, sempreché tali soggetti non si avvalgano di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione;
- le società fiduciarie, anche non residenti nel territorio dello Stato, autorizzate nello Stato di origine all’esercizio di attività assimilabili all’amministrazione di beni per conto terzi di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966, per le operazioni effettuate nell’ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari, sempreché la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero il fiduciante attesti che l’imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata;
- i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l’autentica di atti, compresi quelli esercenti l’attività all’estero, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata, per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all’estero e oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia.
Se nell’esecuzione dell’operazione intervengono più soggetti l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione.
Gli intermediari residenti in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti (come la Svizzera o il Giappone), sono sempre considerati acquirenti o controparti finali, con conseguente obbligo di presentare la dichiarazione e di versare l’imposta.
È possibile nominare un rappresentante fiscale in Italia, che farà richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, incaricato di assolvere gli obblighi prescritti. È possibile avvalersi della Società di gestione accentrata - articolo 80 del TUF - per il versamento dell’imposta e per gli obblighi dichiarativi.
Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato tenuti al versamento dell’imposta, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono, per le operazioni ovunque compiute, agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta tramite tale stabile organizzazione.
Quando non si è obbligati
Il pagamento non deve essere effettuato se sussistono cause di esclusione o esenzione.
E’ possibile richiedere l’esenzione, con modello predisposto dalla Consob, per le emittenti che capitalizzano meno di 500 milioni di euro o per le operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di supporto agli scambi, attività di market making definite dal Regolamento n. 236/2012 ed esentate dalla Tobin Tax con decreto MEF 21 febbraio 2013.
Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell’operazione, non sono tenuti al versamento dell’imposta nel caso in cui il contribuente attesti che l’operazione rientra tra le ipotesi di esclusione o di esenzione - articoli 15 e 16 del decreto Mef 21 febbraio 2013 - e nelle ipotesi in cui non sappiano o non abbiano ragione di sapere, in base all’ordinaria diligenza, che l’attestazione del contribuente è falsa o non affidabile.
L’attestazione consiste nella dichiarazione in forma scritta, da parte del contribuente, del ricorrere dei presupposti delle suddette esenzioni o esclusioni.
L’intermediario non può valutare con superficialità la richiesta di esenzione, ma deve usare l'ordinaria diligenza nell'esaminare il caso.
Inoltre, può anche non richiedere l’attestazione se l’esclusione è verificabile sulla base della natura tecnica dell’operazione o di altre informazioni già note e disponibili. Resta la punibilità dell’intermediario in caso di negligenza, imperizia o imprudenza.
Primo adempimento
Il primo appuntamento in cassa, stante la proroga del decreto del Fare (69/2013), vede la scadenza del termine entro il 16 ottobre 2013,
sia sulle transazioni relative ad azioni e altri strumenti partecipativi di società residenti in Italia fatte dal 1° marzo 2013,
che sui contratti derivati aventi per sottostante i titoli di cui sopra che saranno stipulati dal 1° settembre 2013.
Non sono ancora disponibili i codici tributo ed il modello di dichiarazione, che dovrà essere presentato esclusivamente in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento alle operazioni dell’anno precedente; gli intermediari esteri possono ricorrere anche alla raccomandata.
Si paga con F24, ma i non residenti possono versare tramite bonifico bancario (causale a “favore del bilancio dello stato”) in euro. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it .
Aliquote
- nei mercati regolamentati è pari allo 0,12%
e
- negli altri mercati è pari allo 0,22%.
Obblighi strumentali
A carico dei responsabili del versamento dell’imposta è la registrazione in apposito registro su supporto informatico, tenuto con modalità che garantiscano l’ordine cronologico delle operazioni, l’integrità dei dati, la loro conservazione.
Devono essere registrate le informazioni relative alle singole operazioni indicate nel “prospetto analitico”, entro il termine di versamento dell’imposta. Obblighi semplificati sono riservati agli altri soggetti responsabili del versamento dell’imposta diversi dagli intermediari.
I contribuenti persone fisiche devono conservare la documentazione idonea ad attestare l’avvenuta operazione anche attraverso gli estratti conto bancari.
Rimborso per eccedenze di versamento
Si chiede con le modalità ordinarie (per i contribuenti esteri si rimanda a un provvedimento successivo) attraverso la dichiarazione, ma se non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare, per i soggetti residenti al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e per i soggetti non residenti all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, entro il termine di decadenza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. L’istanza di rimborso è l’unica via per gli intermediari localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti privi di stabile organizzazione in Italia.
Quadro normativo e di prassi
- articolo 1, commi da 491 a 500 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge stabilità 2013)
- ministero dell’Economia e delle Finanze decreto del 21 febbraio 2013, modificato dal decreto del 18 marzo 2013
- provvedimento dell'agenzia delle Entrate n. 87896 del 18 luglio 2013
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