Titoli di debito nelle Srl. Focus di Fnc-Cndcec
Pubblicato il 02 novembre 2019
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Ha come oggetto le fonti di finanziamento delle società a responsabilità limitata, con particolare attenzione ai titoli di debito, il documento Fnc-Cndcec diffuso il 29 ottobre 2019.
Il lavoro, dal titolo “Il finanziamento delle società a responsabilità limitata: i titoli di debito”, è stato elaborato dalla Commissione Area Societaria dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia e validato dal Gruppo di Lavoro Titoli di debito Srl/PMI – area Diritto Societario del Consiglio nazionale dei commercialisti.
Con l’elaborato si intendono fornire utili indicazioni per i professionisti che intendano occuparsi di consulenza alle imprese e, nella specie, di consulenza finanziaria con riferimento sia all’accesso al credito bancario che all’utilizzo di strumenti alternativi di finanziamento.
Esso si suddivide in tre parti: inquadramento giuridico della fattispecie; fiscalità dei titoli di debito; profili di finanza aziendale.
Fonti di finanziamento. Diversificazione
Con la riforma del diritto societario del 2003, il legislatore, riscrivendo l’art. 2483 del codice civile, ha introdotto anche per le società a responsabilità limitata strumenti alternativi di ricorso al credito. Infatti, per molti anni il finanziamento delle Srl proveniva dai soci e dalle banche.
Con l’arrivo della crisi finanziaria e la riduzione della produzione interna lorda, è diventato difficile per le società fare ricorso al credito soprattutto bancario.
Quindi, la diversificazione delle fonti finanziarie permette di ridurre la dipendenza dal sistema bancario tradizionale: un esempio arriva dalla possibilità delle Srl di emettere titoli di debito. Non essendo stata fornita una nozione di “titoli di debito” da parte del legislatore, può comunque dirsi che tali sono i titoli che incorporano un debito della società emessi in funzione della provvista di capitale di credito.
Si precisa che l’emissione dei titoli di debito deve essere prevista nell’atto costitutivo o nello statuto della società. Inoltre, la deliberazione che riguarda tale emissione dovrà fornire indicazioni sull’ammontare complessivo del prestito, il numero, il valore nominale dei titoli e le modalità di rimborso.
I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale. La definizione si desume dal Tuf (Testo unico della finanza):
- soggetti tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri (banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi);
- le imprese di grandi dimensioni;
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
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