Titoli del circolante senza svalutazione anche nel 2024

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Titoli del circolante senza svalutazione anche nel 2024

La possibilità di evitare la svalutazione dei titoli presenti nell’attivo circolante è stata prorogata anche per l’esercizio 2024.

Lo prevede il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) del 23 settembre 2024 che ha reintrodotto la norma già prevista nei provvedimenti relativi agli anni fino al 2023, lasciando aperta la possibilità di ulteriori proroghe in base all’andamento dei mercati.

Valore dei titoli per le aziende

Questa misura permette alle aziende che redigono il bilancio secondo i principi contabili italiani, e non seguono quindi gli standard internazionali (IAS/IFRS), di non effettuare svalutazioni sui titoli iscritti nell’attivo circolante, a meno che non si tratti di perdite considerate definitive.

L’obiettivo della norma è quello di fornire alle imprese maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci, attenuando gli effetti negativi di eventuali oscillazioni temporanee dei mercati sul valore dei titoli, salvaguardando al contempo la stabilità economica in un contesto di incertezza.

Infatti, vista la significativa presenza di titoli nei portafogli aziendali, spesso legata alla necessità di investire in modo redditizio eccedenze temporanee di liquidità, è opportuno soffermarsi brevemente sul loro trattamento contabile alla chiusura dell’esercizio.

Trattandosi di strumenti finanziari inclusi nell’attivo circolante, si applica l’articolo 2426, comma 1, punto 9) del Codice civile, il quale dispone che “(…) i titoli e le attività finanziarie che non rappresentano immobilizzazioni devono essere iscritti al costo di acquisto (…) oppure al valore desumibile dall’andamento del mercato, se quest’ultimo risulta inferiore”.

Il riferimento normativo ai “titoli” comprende sia quelli partecipativi (come azioni, quote di Srl e strumenti assimilabili) sia i titoli di debito (ad esempio obbligazioni, titoli di stato e quote di fondi comuni di investimento).

Pertanto, la normativa prevede che i titoli iscritti nell’attivo circolante debbano essere svalutati qualora, al termine dell’esercizio, le loro quotazioni di mercato risultino inferiori al costo originariamente sostenuto per il loro acquisto.

2024: ancora possibile la svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante

Tuttavia, data la straordinaria instabilità dei mercati finanziari, negli ultimi anni il Legislatore ha reintrodotto una norma che, di fatto, non considera le quotazioni di mercato come un riflesso fedele del reale valore degli asset quotati.

Anche per i bilanci relativi all’esercizio 2024 sarà possibile, grazie al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 settembre 2024, non procedere con la svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante, per coloro che redigono il bilancio seguendo le disposizioni del Codice civile e i principi contabili OIC. Si precisa che questa rappresenta una facoltà, non un obbligo, e potrà essere applicata selettivamente, anche solo ad alcuni dei titoli presenti in portafoglio.

I soggetti che sceglieranno di applicare questa norma dovranno accantonare una specifica riserva indisponibile, utilizzando utili pari alla differenza tra il valore con cui i titoli sono iscritti a bilancio e il loro valore di mercato, al netto delle imposte correlate.

Questo accantonamento si rende necessario poiché si tratta di utili che non sarebbero stati generati se i titoli fossero stati valutati secondo le regole ordinarie del Codice civile. Nel caso in cui l’utile dell’esercizio e le riserve del patrimonio netto non fossero sufficienti a coprire la creazione di questa riserva, sarà necessario utilizzare gli utili degli esercizi futuri.

La possibilità di evitare la svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante trova il limite dell’ipotesi in cui la perdita di valore sia considerata duratura – ovvero, se il calo delle quotazioni non dipende da temporanee oscillazioni di mercato ma riflette una reale diminuzione del valore dell’asset. In questo caso, la svalutazione diventa obbligatoria.

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