Tirocinio professionale solo presso il dominus che si aggiorna

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Il decreto del ministero dell’Istruzione n. 143/2009 – pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 241 del 16 ottobre 2009 – che reca il regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, prevede che “Il tirocinio professionale e' svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all'albo e che ha assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine”.

Dunque, i commercialisti che non assolvono l’obbligo deontologico della formazione professionale non possono certificare l’effettuazione del tirocinio dei praticanti. Tuttavia la pratica professionale in corso non è toccata dalla nuova regola in quanto questa potrà essere applicata a partire dal 31 dicembre 2010. Resta incertezza per i tirocini in corso avviati durante il triennio 2008-2010 che si chiuderanno successivamente alla data indicata, poiché manca una norma transitoria.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 19 – Senza formazione niente stagisti - Tosoni

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