Tirocinio aspiranti avvocati
Pubblicato il 26 maggio 2016
In questo articolo:
- Tirocinio per accesso alla professione forense
- Oggetto ed ambito di applicazione
- Praticante lavoratore
- Modalità di svolgimento
- Durata
- Tirocinio anticipato all'università
- Tirocinio all'estero
- Interruzione
- Vigilanza e controllo Consiglio dell’Ordine
- Abilitazione in sostituzione dell’avvocato
- Praticantato presso Uffici giudiziari
- Domanda di ammissione
- Uffici giudiziari
- Durata
- Attività
- Contestuale attività lavorativa/professionale
- Fine tirocinio
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Tirocinio per accesso alla professione forense
Il 19 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116, il “Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247”, in vigore dal 3 giugno 2016.
Oggetto ed ambito di applicazione
Il Regolamento in questione, di cui al Decreto del Ministero della giustizia n. 70 del 17 marzo 2016, disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei Consigli dell’Ordine, le ipotesi di interruzione ed i requisiti di validità per i periodi di praticantato svolto all'estero, in uno dei Paesi dell’Unione europea.
Si applica ai tirocini iniziati dalla sua entrata in vigore (3 giugno 2016), mentre per quelli in corso a tale data, continua ad applicarsi la normativa previgente, salva comunque la durata di 18 mesi e la facoltà del tirocinante di avvalersi di modalità alternative.
Praticante lavoratore
Il presente provvedimento contempla altresì l’ipotesi in cui il praticante svolga, contestualmente al tirocinio forense, attività di lavoro subordinato pubblico o privato; nel qual caso deve informarne il Consiglio dell’Ordine di competenza, indicando orari e modalità di svolgimento del lavoro.
Il Consiglio dell’Ordine provvede ad accertare che non sussistano ragioni di conflitto di interesse e che l’attività lavorativa si svolga secondo modalità ed orari compatibili con l’effettivo esercizio di praticantato. All'esito di detta verifica, ove lavoro e tirocinio non risultino compatibili, il Consiglio può disporre, mediante Delibera motivata, il diniego all'iscrizione o la cancellazione (se il lavoro ha inizio dopo il tirocinio) dal registro dei praticanti.
Modalità di svolgimento
Il tirocinio professionale deve svolgersi con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale, dove per “assiduità” si intende la frequenza continua presso lo studio del professionista o sotto la sua diretta supervisione, per almeno 20 ore settimanali (assistendo almeno a venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio e collaborando effettivamente allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri). E’ richiesta, in altri termina, la massima cura e scrupolosa attenzione nello svolgimento del praticantato, mantenendo il massimo riserbo sulle notizie e le informazioni apprese nel corso dello stesso.
Oltre a questo, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per almeno 18 mesi, dei corsi di formazione di cui alla Legge professionale e può coincidere con lo svolgimento di contestuale praticantato presso gli Uffici giudiziari (di cui si tratterà nel corso del presente elaborato) o con la frequentazione delle Scuole di specializzazione per la professione legale.
Durata
La durata complessiva del tirocinio - prevede ancora il Regolamento – è di 18 mesi, ma può essere ridotta sino a 6 mesi in caso di sostituzione del periodo di pratica presso lo studio legale con le forme alternative previste dalla legge professionale.
Il periodo di durata del tirocinio comincia a decorrere dalla data della delibera con cui il Consiglio dell’Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.
Detto periodo si intende ininterrotto, altrimenti, in caso di interruzione, l’eventuale pratica già compiuta rimane priva di effetti.
Tirocinio anticipato all'università
E’ consentito agli studenti di giurisprudenza, anticipare un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, ovvero sei mesi prima della laurea.
A tal proposito, entro un anno dall’ entrata in vigore del presente Regolamento, il Cnf provvede a stipulare una Convenzione quadro con la Conferenza dei Presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza di studi universitari. Detta Convenzione deve individuare, in particolare, modalità di svolgimento della pratica tali da garantire comunque la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli esami, nonché l’effettiva frequenza dello studio professionale, in tal caso, per almeno a 12 ore settimanali. Resta ad ogni modo inalterato l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione.
Per poter anticipare un semestre di tirocinio, lo studente universitario deve essere in regola con gli esami del corso di laurea in giurisprudenza ed avere già sostenuto le materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale e dell’Unione europea.
Se lo studente praticante è fuori corso, ovvero, non consegue la laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, può chiedere di sospendere il tirocinio per un massimo di 6 mesi, decorsi i quali, se non riprende, viene cancellato dal registro dei praticanti ed il periodo di pratica svolto precedentemente si considera privo di effetti e non viene computato.
Il periodo di tirocinio anticipato all’università, rimane altresì privo di effetti se lo studente praticante, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, non provvede a confermare, entro 60 giorni, l’iscrizione al registro dei praticanti.
Tirocinio all'estero
Al praticante è data la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio in uno dei Paesi dell’Unione europea, dandone preventiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine, a cui vanno indicati il nominativo ed i recapiti del professionista presso cui si svolge il tirocinio, la qualifica di quest’ultimo, la sua equivalenza al titolo di avvocato in Italia. Lo stesso professionista straniero deve inoltre prestare il proprio consenso scritto allo svolgimento del praticantato.
Terminato il semestre svolto all’estero, il praticante fornisce al Consiglio dell’Ordine tutta la documentazione comprovante l’effettività del periodo di tirocinio all’estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa la dichiarazione del professionista, attestante lo svolgimento con profitto del periodo di pratica.
A questo punto il Consiglio, analizzando la documentazione prodotta, può riconoscere il periodo svolto all’estero e convalidare un semestre di tirocinio, o rifiutare detta convalida con Delibera motivata.
Interruzione
Il tirocinio forense, di regola svolto in modo continuativo, può essere interrotto per un periodo pari o superiore a 6 mesi, solo nei seguenti casi:
- Per accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell’età del praticante;
- Quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità o paternità, oltre che di adozione;
- Per la sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all’avvocato presso cui il tirocinio si svolge;
- Per comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa ai prossimi congiunti o al coniuge affetti da malattia, se da essa derivi totale non autosufficienza.
L’interruzione inferiore a 6 mesi ma superiore ad un mese, può essere giustificata anche da altri motivi di carattere personale.
Nei casi sopra indicati, il praticante che intende interrompere il tirocinio ne fa domanda al Consiglio dell’Ordine competente, esponendo e documentando le proprie ragioni.
Il Consiglio può ritenere non giustificate dette ragioni, nel qual caso rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. Oppure può accogliere la domanda ed il tirocinio si intende sospeso dalla data di presentazione della stessa.
Una volta cessata la causa di interruzione (e ne va data comunicazione al Consiglio dell’Ordine) il tirocinio riprende senza soluzione di continuità, con anzianità della iscrizione iniziale.
L’interruzione oltre sei mesi senza giustificazione, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.
Vigilanza e controllo Consiglio dell’Ordine
Il controllo circa l’effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidato al Consiglio dell’Ordine di iscrizione, mediante verifica del libretto di tirocinio, colloqui periodici ed assunzione di informazioni da soggetti presso i quali la pratica è svolta.
In particolare, il Consiglio dell’Ordine è tenuto:
- Ad accertare che il praticante abbia assistito ad almeno 20 udienze per semestre, escluse quelle di mero rinvio;
- Ad assicurarsi che lo stesso abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie ed alla redazione di atti e pareri;
- A richiedere al praticante la produzione di documentazione idonea ad attestare lo svolgimento di attività, anche in caso di tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla Legge.
Al termine del periodo di pratica, il Consiglio dell’Ordine, effettuate le dovute verifiche, può rilasciare il certificato di compiuto tirocinio o anche non rilasciarlo, qualora la verifica dia risultati insufficienti; nel qual caso sia il praticante che l’avvocato presso cui svolge la pratica devono essere sentiti.
Abilitazione in sostituzione dell’avvocato
Il Consiglio dell’Ordine può infine autorizzare il praticante ad esercitare attività professionale in sostituzione del suo dominus, mediante provvedimento di autorizzazione che va comunicato, ai rispettivi indirizzi Pec, sia al richiedente che all'avvocato sostituito.
Per poter esercitare la professione, il praticante deve assumersi, dinnanzi al Consiglio dell’Ordine riunito in pubblica seduta, l’impegno solenne pronunciando la formula (integrata con la parola “praticante”) di cui all'art. 8 Legge n. 247 del 31 dicembre 2012.
Praticantato presso Uffici giudiziari
Sempre in argomento, si segnala la pubblicazione – in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2016 – del Decreto del Ministero della Giustizia n. 58 del 17 marzo 2016, contenente il “Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari”, vigente dal 17 maggio 2016.
Il presente Regolamento disciplina, nello specifico, l’attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli Uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione di convenzioni di cui al Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, ossia, tra le Facoltà di giurisprudenza, le Scuole di specializzazione per le professioni legali ed i Consigli dell'ordine degli avvocati.
Domanda di ammissione
Per essere ammesso al tirocinio presso gli Uffici giudiziari, al momento della domanda, il praticante deve possedere i seguenti requisiti:
- Essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati;
- Essere in possesso dei requisiti di onorabilità;
- Avere già svolto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
Nella domanda di ammissione, redatta su carta o in digitale ed indirizzata al capo dell’Ufficio giudiziario, il praticante deve attestare:
- Il possesso dei requisiti di cui sopra;
- Il punteggio di laurea;
- la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- i dati relativi all’avvocato presso il quale il praticante ha già svolto la pratica;
- ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.
Nella medesima domanda, il praticante può inoltre esprimere uno preferenza in ordine ad una o più materie, ai fini dello svolgimento dell’attività di praticantato.
Uffici giudiziari
Il Tirocinio in questione può essere svolto presso uno dei seguenti Uffici giudiziari, che siano compresi nel circondario del Tribunale ove si trova il Consiglio dell’Ordine al quale il praticante è iscritto:
Corte di Cassazione, Procura generale presso la Corte di Cassazione, Corti d’Appello, Procure generali presso le Corti di Appello, Tribunali ordinari, Uffici e Tribunali di sorveglianza, Tribunali per i minorenni, Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari e presso i Tribunali per i minorenni, Corte dei Conti, Procura generale presso la Corte dei Conti, Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, Procure regionali della Corte dei Conti, Commissioni tributarie, Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali.
Durata
L’attività di praticantato presso gli Uffici giudiziari non può essere svolta per più di 12 mesi. Inoltre il tirocinante ammesso può proseguire l’attività di praticantato presso Uffici diversi da quelli in cui ha iniziato, purché presso ciascun Ufficio svolga un periodo di almeno 6 mesi.
Attività
Il presente Regolamento individua altresì i criteri per la selezione dei praticanti facenti richiesta e le attività cui gli stessi sono tenuti nel corso del tirocinio presso gli Uffici giudiziari (ad esempio, studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione minute dei provvedimenti, assistenza alle udienze, ecc).
Per espletare dette attività, il praticante avvocato deve avere accesso ai fascicoli nei limiti e con i modi stabiliti dal magistrato affidatario. Mentre non può accedere ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi.
Allo stesso modo, l’Amministrazione presso cui il praticante opera, deve porre quest’ultimo nella condizione di accedere ai propri sistemi informatici.
In ogni caso, l’attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.
Contestuale attività lavorativa/professionale
E’ inoltre previsto che il tirocinante possa contestualmente svolgere attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, purché con modalità ed orari idonei a consentire l’effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio ed in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
Il praticante può altresì continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'Ordine, l’Avvocatura dello Stato o l’Ufficio legale di un Ente pubblico. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione.
Il Regolamento puntualizza infine che il tirocinio in questione non dà diritto ad alcun compenso e non fa sorgere alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né obblighi previdenziali ed assicurativi.
Fine tirocinio
Terminato il periodo di tirocinio, il praticante avvocato redige una relazione contenente l’analitica indicazione delle attività svolte, sottoscritta dal magistrato affidatario e trasmessa al Consiglio dell’Ordine di competenza, per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
Quadro Normativo |
Legge n. 247 del 31 dicembre 2012; Decreto del Ministero della giustizia n. 70 del 17 marzo 2016; Decreto del Ministero della Giustizia n. 58 del 17 marzo 2016; Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011.
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