Tirocini e alternanza scuola-lavoro: quali obblighi per il soggetto ospitante?

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Tirocini e alternanza scuola-lavoro: quali obblighi per il soggetto ospitante?

La Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conoscere il parere dell’apposita Commissione in merito: “all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”.

Posto che molteplici Istituti scolastici promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati sia attraverso l’alternanza scuola-lavoro, prevista dalla legge del 13 luglio 2015 n. 107 (G.U. n. 162 del 15 luglio 2017), l’ente in questione ha richiesto chiarimenti in merito agli obblighi di tutela della salute e sicurezza spettanti ai soggetti ospitanti non qualificabili come datori di lavoro.

Prima di esaminare l’interpello n. 4 del 22 giugno 2018, appare utile riepilogare gli adempimenti da ottemperare in caso di attivazione di tirocini e di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Tirocinio e alternanza scuola-lavoro: in cosa consistono

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato.

Per i soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, è una misura formativa di politica attiva che permette ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all’interno di dimensioni lavorative per favorire una conoscenza diretta di una professione o di un mestiere.

Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (come ad esempio università, scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri.

Esistono diverse tipologie di tirocini:

  • Tirocini “curriculari”, quelli inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici;
  •  Tirocini “non curriculari”, quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Appartengono a quest’ultima categoria: i tirocini formativi e di reinserimento o inserimento al lavoro mirati ad inserire, ovvero, reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati) o con particolari svantaggi (disabili o richiedenti asilo).

La  disciplina dei tirocini spetta integralmente alle Regioni e alle Province Autonome, anche se le Linee Guida Nazionali emanate in Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017 forniscono una cornice normativa di riferimento, al fine di evitare un utilizzo improprio di questo strumento.

Ulteriormente, l’alternanza scuola-lavoro costituisce un modello di apprendimento che consente agli studenti della scuola secondaria superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una parte della formazione presso un'impresa o un ente del territorio, ovvero in contesti lavorativi che possono valorizzare le loro aspirazioni.

L’alternanza scuola-lavoro ha come obiettivo principale quello di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, coinvolgendo - nella formazione degli studenti - non solo imprese ed aziende, ma anche associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, istituzioni e ordini professionali, in qualità di partner educativi della scuola, come chiarisce la legge del 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona Scuola”) .

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono obbligatori per gli studenti degli ultimi tre anni, per un totale di 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei, da poter svolgere anche durante la sospensione delle attività didattiche e/o all’estero.

L’interpello n. 4/2018

Come anticipato, la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto alla Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di conoscere “se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.

Per comprendere gli obblighi per il soggetto ospitante in caso di attivazione di tirocini o di alternanza scuola-lavoro, occorre analizzare quanto previsto dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) che, in particolare all’articolo 2 , comma 1, rubricato “Definizioni”, stabilisce che: “1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Per tale ragione, al lavoratore così definito è equiparato:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
  • l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile;
  • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione;
  • i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
  • il lavoratore socialmente utile;

Alla luce di quanto specificato nella menzionata normativa, pertanto, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Conseguentemente, chiarisce l’interpello esaminato, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

La disciplina applicabile

In definitiva, come specifica la Commissione Interpelli, per regolare tale aspetto, occorre guardare al decreto Intermisteriale del 3 novembre 2017, n. 195 - Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro (G.U. n. 297 del 21 dicembre 2017) - in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.

L’articolo 5 del Regolamento detta una particolare disciplina della “Salute e sicurezza” nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro (estensibile ai tirocini):

  • gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che va integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante;
  • il numero di studenti ammessi in una struttura è determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a  rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso;
  • agli studenti in regime di alternanza va garantita la sorveglianza sanitaria e gli stessi vanno assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica.

 

QUADRO NORMATIVO

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

legge del 13 luglio 2015 n. 107

Conferenza Stato-Regioni, Linee guida nazionali sui tirocini del 25 maggio 2017

decreto intermisteriale del 3 novembre 2017, n. 195

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello del 22 giugno 2018, n. 4

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