Tfr, spazio in bilancio tra gli oneri a breve

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Con la riforma del “secondo pilastro”, le imprese dovranno contabilizzare mensilmente il Tfr maturato e versato ai fondi di previdenza complementare o al fondo di tesoreria istituito presso l’Inps. In questo modo la contabilizzazione sarà effettuata durante l’esercizio per la quota maturata, come auspicato dal principio contabile n. 30, relativo ai bilanci intermedi. Nello stato patrimoniale, la voce C) del passivo relativa al trattamento di fine rapporto non sarà più interessata dagli accantonamenti versati mensilmente ai fondi di previdenza o al fondo di tesoreria istituito presso l’Inps. Di fatto le imprese registreranno un  debito a breve termine nella voce D14 o D13 e il debito sarà periodicamente annullato al momento del versamento. Per i versamenti affluiti al fondo di tesoreria istituito presso l’Inps, il datore di lavoro anticiperà al dipendente il trattamento di fine rapporto e registrerà il credito verso l’Istituto. Tale credito sarà recuperato successivamente, in occasione dei versamenti contributivi. In caso di chiusura dell’esercizio, non sarà possibile effettuare la compensazione tra debiti e crediti perchè il Codice civile prevede la compensazione finanziaria tra debiti e crediti liquidi ed esigibili solo nei confronti di un medesimo soggetto. In questo caso invece i soggetti sono distinti, per cui il bilancio dovrà evidenziare il debito verso i dipendenti e il credito verso l’Inps, anche se questo potrebbe penalizzare il totale dell’attivo dello stato patrimoniale ai fini dei limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

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