Tfr soggetto a tassazione separata sotto il milione di euro

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L’articolo 24 del decreto Monti (Dl 201/2011) prevede l’applicazione della tassazione ordinaria al posto di quella separata per la parte di TFr, o più generalmente di tutte le indennità e compensi erogati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente, che superano il milione di euro.

Con la circolare n. 3/E del 28 febbraio 2012, l’agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative circa le modalità di calcolo e l’ambito di applicazione della suddetta disposizione normativa. Tra i chiarimenti offerti si riportano i seguenti.

Il Tfr e le altre indennità di fine rapporto continuano ad essere considerati tra i redditi “meritevoli” di tassazione separata fino al limite massimo di un milione di euro. Solo la quota eccedente tale limite entra a far parte del reddito complessivo da assoggettare all’Irpef, secondo il principio generale della progressività per scaglioni.

La misura si applica a tutti i compensi e a tutte le indennità erogate a qualsiasi titolo agli amministratori di società di capitali, comprese le stock option.

La misura interessa tutti i soggetti passivi Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Essa, dunque, vale anche per i co.co.co e cioè per i redditi costituiti da indennità e altre somme percepiti a titolo di risoluzione del rapporto di lavoro di collaborazione. La tassazione ordinaria, invece, non coinvolge gli eredi del dipendente o del collaboratore deceduto: le indennità o i compensi percepiti per conto del dipendente o collaboratore deceduto restano soggetti a tassazione separata, per il loro intero ammontare, anche se la somma supera il milione di euro.

È compito del sostituto d’imposta effettuare i calcoli e sommare le indennità principali alle indennità equipollenti, in modo tale da far transitare nel reddito complessivo il quantum che supera il milione di euro, per poi procedere alle ritenute d’imposta. Sempre il sostituto, nell’operare la ritenuta, dovrà prendere come base il periodo d’imposta in cui il tetto del milione di euro è stato superato al netto dell’eventuale quota che è già stata sottoposta a tassazione separata e che, quindi, non entrerà a far parte del reddito complessivo.

La decorrenza della tassazione ordinaria sulle quote eccedenti il limite stabilito è fissata al 1° gennaio 2011: ha dunque effetto retroattivo e il sostituto è obbligato alla rideterminazione della tassazione in caso di eventuali somme erogate precedentemente all'entrata in vigore della nuova misura, liquidando separatamente l’imposta a tassazione separata da quella a tassazione ordinaria o ad altro titolo.

Spiega ancora l’Agenzia che su acconti e anticipazioni erogati dal 1° gennaio 2011 di importo superiore al milione si applica la tassazione ordinaria senza che sia necessario attendere la liquidazione definitiva, mentre anticipazioni ed acconti erogati anteriormente al 1° gennaio 2011 non concorrono alla formazione del reddito complessivo.
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