Tfr, come e quando può essere trasferito in un fondo pensione
Pubblicato il 19 luglio 2024
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La previdenza complementare, disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico, il cui scopo è integrare la previdenza di base obbligatoria.
Vediamo come e quando il trattamento di fine rapporto (Tfr) può dunque essere trasferito in un fondo pensione, e la convenienza che tale trasferimento comporta per il lavoratore e per le aziende.
Previdenza complementare: come funziona
La previdenza complementare, si diceva, ha come obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavoratore per il futuro un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base, attraverso un sistema di forme pensionistiche incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale che, al termine della vita lavorativa, darà luogo ad una pensione integrativa.
Posizione individuale del lavoratore
La posizione individuale risulta costituita perciò dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare e dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, attraverso l'investimento sui mercati finanziari dei contributi stessi.
Essa è ovviamente collegata, oltre che all'ammontare dei contributi versati e dei rendimenti ottenuti, alla durata del periodo di versamento.
Destinatari
I destinatari dei fondi pensione, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 252 del 2005, sono:
- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
- i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari;
- lavoratori con un'altra tipologia di contratto (ad esempio un lavoratore a progetto occasionale).
Tipologia dei fondi
Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione chiusi, di origine negoziale, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici e i fondi pensione preesistenti.
Vediamoli nel dettaglio.
Fondi chiusi (art. 3 del decreto legislativo n. 252/2005) di origine negoziale
Sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale.
Fondi aperti (art. 12 del decreto legislativo n. 252/2005)
Sono invece forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).
Piani pensionistici individuali (PIP) (art. 13 del decreto legislativo n. 252/2005)
Sono contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.
Fondi pensione preesistenti
Si tratta dei fondi pensione già esistenti al 15 novembre 1992, ovvero prima del decreto legislativo del n. 124 del 21 aprile 1993 (provvedimento abrogato dal decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252) che ha istituito la previdenza complementare. Questi fondi hanno caratteristiche proprie che li distinguono dai fondi istituiti successivamente: possono, ad esempio, gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati. Si tratta di Fondi collettivi per i quali l'adesione dipende da accordi o contratti aziendali o interaziendali.
Gestione degli investimenti
Le forme pensionistiche complementari, nella gestione degli investimenti, sono tenute ex articolo 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005, al rigoroso rispetto di regole di prudenza definite per legge.
Tali regole devono tener conto della finalità previdenziale e non speculativa dell'investimento stesso; inoltre, tutti gli investimenti devono essere adeguatamente diversificati ed effettuati tenendo conto dei limiti indicati dalla normativa in vigore.
Finanziamento e prestazioni
Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è a carico del lavoratore e, in caso di rapporto di lavoro dipendente, in parte anche a carico del datore di lavoro.
Inoltre, i lavoratori dipendenti possono decidere di integrare i versamenti contributivi anche mediante il conferimento al Fondo del trattamento di fine rapporto (TFR).
Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Le fonti costitutive possono prevedere la facoltà da parte dell'assicurato di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale entro il 50% del montante finale accumulato.
Conferimento del TFR: modalità e tempistiche
Modalità
La destinazione del TFR maturando a una forma pensionistica complementare può avvenire in 2 modalità:
- conferimento esplicito, in base a una scelta esplicita del lavoratore dipendente e può riguardare tutte le forme di previdenza complementare;
- conferimento tacito, qualora il lavoratore dipendente del settore privato non effettui nei termini di legge una scelta esplicita relativamente al conferimento del TFR maturando. In questo caso il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva di riferimento, cioè a un fondo pensione negoziale oppure a un fondo pensione aperto individuato in base ad accordi collettivi. In presenza di più forme pensionistiche collettive, il TFR viene trasferito a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Qualora non sia possibile individuare il fondo di riferimento con le modalità descritte, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare individuata dalla normativa.
Decorrenza
In caso di conferimento esplicito, il datore di lavoro è tenuto a versare il TFR alla forma scelta dal lavoratore a decorrere dal mese successivo al mese di consegna del modello di scelta e gli effetti decorrono dal periodo di paga in corso alla data dela scelta.
In caso invece di conferimento tacito, l'obbligo di conferire il TFR scatta dal settimo mese successivo all'assunzione.
Tempistiche
In caso di prima assunzione, la scelta va effettuata dal lavoratore entro 6 mesi dalla prima assunzione. La scelta di aderire alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre quella di lasciare il TFR in azienda può in ogni momento essere modificata.
In caso di nuovo rapporto di lavoro, se nel precedente rapporto di lavoro la scelta è stata quella di mantenere il TFR in azienda, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenerlo sulla base della scelta precedente, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.
Inoltre, chi nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e ha poi riscattato interamente la posizione individuale maturata, entro 6 mesi dalla nuova assunzione deve manifestare la scelta sulla destinazione del TFR futuro, vale a dire decidere di nuovo se destinarlo a un fondo pensione o lasciarlo in azienda. Se non si esprime, alla scadenza del semestre, il TFR viene destinato alla previdenza complementare secondo il meccanismo del silenzio-assenso.
I vantaggi fiscali, contributivi ed economici per l’azienda
Vantaggi fiscali
Il trasferimento del TFR in un fondo pensione comporta innanzitutto un beneficio fiscale, poiché rappresenta un costo deducibile dal reddito di impresa. Le aziende che accantonano il TFR in un fondo pensione beneficiano di una maggiore deduzione dal reddito di impresa nell’ordine del 6% (se sono aziende con meno di 50 dipendenti) o del 4% (se sono aziende con più di 49 dipendenti).
Questa percentuale si applica all’ammontare del TFR annualmente conferito. In termini pratici, questo significa che un’impresa con meno di 49 dipendenti che deve accantonare 30.000 euro l’anno di T.F.R. può dedurre 31.800 euro di costi.
Vantaggi contributivi
Le aziende che destinano il TFR nei fondi pensione sono esentate dal versamento dello 0,20% del monte retributivo a titolo di versamento al Fondo di Garanzia INPS e dello 0,28% a titolo dei cosiddetti oneri impropri da versare all’INPS.
È il caso, per esempio, degli oneri versati in occasioni di malattia, maternità e versamento di assegni per il nucleo familiare).
Ne deriva che un’impresa che presenta un monte retributivo di 300.000 euro arriverebbe a risparmiare fino a 1.440 euro l’anno per questi costi che non deve più sostenere.
Vantaggi economici
Un ulteriore beneficio è invece di natura prettamente economica.
L’azienda che versa il TFR dei dipendenti nel fondo pensione non si accolla più l’onere della rivalutazione annuale prevista per legge, pari all’1,5% più il 75% della rivalutazione Istat: un costo importante, che può essere eliminato sfruttando i benefici della previdenza complementare.
I vantaggi per i lavoratori
Ecco infine i vantaggi che il conferimento del TFR ad un fondo pensione comporta per i lavoratori.
- Tassazione: al momento del riscatto, il TFR accumulato in azienda è soggetto a tassazione separata, con applicazione di un’aliquota minima del 23%. La futura rendita integrativa invece è tassata con un’aliquota del 15%, che decresce dopo il quindicesimo anno di adesione, fino a raggiungere una quota del 9%.
- Rivalutazione: il TFR accumulato in azienda si rivaluta in una misura fissa del 1,5%. A questa percentuale va aggiunta una rivalutazione pari al 75% dell’inflazione registrata a dicembre dell’anno precedente. Il fondo pensione offre invece all’aderente la possibilità di scegliere tra diverse linee di investimento: ciò permette, specialmente se l’adesione avviene in giovane età, di sfruttare la crescita dei mercati nel lungo termine.
- Deduzione: le somme versate a carico del lavoratore (escluso il TFR) sono deducibili fino ad un massimo di 5.164,57 euro annui.
- Nomina di beneficiari in caso di decesso: le somme accumulate nel fondo pensione possono essere ereditate dai beneficiari designati. Il titolare del fondo può indicare i beneficiari nel contratto del fondo stesso. Queste somme, inoltre, non rientrano nell’asse ereditario e non sono, quindi, soggette alle imposte di successione.
TFR pregresso
Infine, circa i conferimenti del TFR pregresso, vale a dire il TFR maturato prima dell'adesione, va evidenziato che gli stessi presuppongono che il datore dia il proprio consenso e che versi il TFR al fondo del lavoratore, comunicando al fondo il periodo in cui il TFR è stato maturato.
Non sono previste particolari formalità per la stipula dell'accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
Schema riassuntivo
Normativa | Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 |
Destinatari |
Lavoratori dipendenti (privati e pubblici) Soci lavoratori e lavoratori dipendenti di società cooperative Lavoratori autonomi e liberi professionisti Persone con lavori non retribuiti (responsabilità familiari) Lavoratori con altre tipologie di contratto |
Tipologia di fondi |
Fondi chiusi di origine negoziale Fondi aperti Piani pensionistici individuali Fondi pensione preesistenti |
Modalità |
Conferimento esplicito: scelta esplicita del lavoratore Conferimento tacito: in assenza di scelta esplicita, il TFR viene trasferito dal datore di lavoro al fondo pensione collettivo di riferimento |
Vantaggi per l’azienda |
Fiscali: Deduzione del TFR dal reddito di impresa (6% per aziende < 50 dipendenti, 4% per aziende > 49 dipendenti) Contributivi: Esenzione dallo 0,20% al Fondo di Garanzia INPS e 0,28% di oneri impropri INPS Economici: Eliminazione del costo di rivalutazione annuale del TFR (1,5% + 75% della rivalutazione ISTAT) |
Vantaggi per i lavoratori |
Tassazione: Aliquota del 15% (ridotta fino al 9% dopo 15 anni) sul riscatto della rendita integrativa Rivalutazione: Possibilità di scegliere tra diverse linee di investimento per sfruttare la crescita dei mercati nel lungo termine Deduzione: Deduzione delle somme versate fino a 5.164,57 euro annui Eredità: Somme non soggette a imposte di successione |
Finanziamento | A carico del lavoratore e del datore di lavoro (in caso di rapporto di lavoro dipendente) |
Prestazioni | Diritto alla prestazione pensionistica alla maturazione dei requisiti di accesso stabiliti nel regime obbligatorio, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari |
TFR pregresso | Versamento su accordo lavoratore/datore di lavoro |
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