Test di vitalità: meno vincoli per il riporto delle perdite fiscali in caso di fusione societaria
Pubblicato il 17 ottobre 2018
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Il riporto delle perdite nell’ipotesi di realizzazione di una fusione societaria, con particolare riguardo al caso di una fusione per incorporazione, è l’oggetto del principio di diritto n. 6 del 15 ottobre 2018.
L’Agenzia delle Entrate, sollecitata da un’istanza di interpello, si sofferma sull’applicabilità del test di vitalità previsto (insieme al limite del patrimonio netto) per il riporto di perdite in caso di operazioni di fusione.
L’Agenzia ricorda come l’articolo 172, comma 7, del Tuir disciplini, con finalità antielusive, le condizioni alle quali è consentito il riporto delle perdite in occasione di operazioni straordinarie, quali le fusioni societarie.
Test di vitalità in caso di fusione societaria
Al riguardo – proprio al fine di contrastare il cosiddetto commercio delle "bare fiscali", ossia di quelle società destinate a essere incorporate o fuse e che dispongono di perdite da utilizzare con l'obiettivo di ottenere un risparmio d'imposta - l'articolo 172, comma 7 del Tuir condiziona il riporto delle perdite ante fusione al rispetto di determinati parametri qualitativi e quantitativi in capo alle società cui le perdite si riferiscono.
Tra questi parametri vi è anche il cosiddetto “test di vitalità”, il cui scopo è quello di verificare che la società fusa o incorporata non sia stata volutamente depotenziata nel periodo precedente alla fusione.
Nel caso in esame, che è quello riguardante una start up costituita nell’esercizio anteriore alla fusione, la quale ha prodotto una perdita causata dai costi di gestione sostenuti prima di ottenere le autorizzazioni per lo sviluppo del proprio core business - secondo l’Agenzia - la perdita, di cui si chiede il riporto, non può considerarsi causata da un’attività di depotenziamento di una “bara fiscale”.
Inoltre, come già chiarito nella risoluzione n. 337/E/02, qualora la società che intende riportare le perdite sia sorta nell'esercizio sociale precedente a quello di delibera della fusione, “non è agevole presumere alcun depotenziamento della stessa a fini elusivi”.
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