Test di laboratorio nel credito d’imposta R&S
Pubblicato il 23 dicembre 2016
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Le spese sostenute per “test e prove di laboratorio” possono rientrare nel credito d’imposta per ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del Dl 145/2013.
L’apertura arriva dall’agenzia delle Entrate con risoluzione n. 119 del 22 dicembre 2016.
Elementi del credito d’imposta
La normativa riconosce l’agevolazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019, nella misura normale del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il beneficio sale al 50% per le spese riguardanti l’assunzione di personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca cosiddetti extra-muros (contratti stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative).
In merito alla richiesta avanzata da una società contribuente di ammettere al credito di imposta di R&S i test e le prove di laboratorio, l’amministrazione finanziaria ha acquisito il parere del ministero dello Sviluppo Economico secondo il quale i test e le prove di laboratorio relativi alle “mescole e prodotti in gomma” devono ritenersi parte inscindibile del percorso di ricerca industriale che ha condotto alla realizzazione degli stessi prodotti e, pertanto, dovrebbero rientrare tra le attività agevolabili.
Come classificare tali costi
Con riferimento alla corretta classificazione di tali costi, la risoluzione n. 119/2016 ritiene che essi facciano parte dei costi eleggibili, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera c), del Dl 145/2013, perché riferiti ad attività assimilabili alle esternalizzazioni “extra muros”, ovvero ad attività di ricerca commissionate a terzi, per le quali spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese documentabili.
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