Fallimento. Per il terzo titolare di ipoteca o pegno solo distribuzione dell'attivo

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Fallimento. Per il terzo titolare di ipoteca o pegno solo distribuzione dell'attivo

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione sono state investite, da ultimo, della questione relativa alla possibilità o meno, per il terzo titolare di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento, in virtù di una garanzia costituita per un debito altrui, di far valere il proprio diritto con il procedimento di verificazione del passivo.

Nella specie, occorreva chiarire se il creditore ipotecario - una banca - potesse ottenere l'accertamento del proprio diritto reale di garanzia, oltre che del credito vantato nei confronti del debitore, nell'ambito del procedimento previsto dal capo V del titolo II della legge fallimentare, piuttosto che in sede di distribuzione dell'attivo ricavato dalla vendita dell'immobile gravato dall'ipoteca.

Il giudice rimettente aveva rilevato l'esistenza di un contrasto interpretativo sulla questione in esame, che vedeva contrapposte differenti letture.

Terzi titolari di diritti di garanzia esclusi dall'accertamento del passivo

Con sentenza n. 8557 del 27 marzo 2023, le SS. UU. della Suprema corte hanno ritenuto di dover dare continuità all'orientamento che esclude i creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno dalla possibilità di avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo.

Secondo le Sezioni Unite civili, infatti, anche a seguito della riforma della Legge fallimentare, le ragioni del creditore del terzo che sia titolare della garanzia reale su bene del fallito possono trovare attuazione solo in sede di distribuzione dell'attivo.

Il diritto del titolare dell'ipoteca o del pegno su beni del fallito che non sia creditore di quest'ultimo ha, ossia, l'onere di far valere la propria pretesa in sede concorsuale non già attraverso una domanda di insinuazione al passivo (inammisibile), ma domandando di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene stesso.

Difatti, il debito del terzo non può incidere sull'intera massa passiva in quanto il fallito non è debitore .

Il titolare della garanzia reale, ciò posto, può solo partecipare alla distribuzione del prezzo ottenuto dalla vendita del bene.

Di seguito i principi di diritto enunciati nelle conclusioni della corposa pronuncia delle Sezioni Unite:

  • "I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 5/2006 e D. Lgs. n. 169/2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento".
  • "I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati".
  • "Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell’articolo 110, comma terzo, Lf.".
  • "Il reclamo può avere ad oggetto l’esistenza, la validità e l’opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l’an e il quantum del debito garantito".
  • "Tale accertamento non richiede la partecipazione al giudizio del debitore la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno e ha un valore endoconcorsuale, essendo, come tale, non opponibile al detto debitore, restato estraneo al procedimento fallimentare, in sede di rivalsa".
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