Terzo settore, statuti standard anche per enti fuori Rete

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Terzo settore, statuti standard anche per enti fuori Rete

Il Ministero del lavoro ha trattato la possibilità di utilizzo degli statuti standard per l'iscrizione anche da parte di Enti del Terzo settore non aderenti alle reti associative proponenti.

La risposta è contenuta nella nota 4 giugno 2024 n. 8301.

In aggiunta, si chiede se, in caso di libero utilizzo dei modelli standard, gli enti medesimi possano beneficiare o meno della riduzione dei termini procedimentali.

Utilizzo statuti standard: benefici

Il riferimento normativo è al Codice del Terzo settore, articolo 47, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo il quale si ha una riduzione dei tempi procedimentali (da 60 a 30 giorni) entro i quali l’ufficio del RUNTS deve esprimersi sull’istanza di iscrizione, qualora gli atti costitutivi/statuti siano redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti dalle reti associative ed approvati con apposito decreto dell’amministrazione preposta.

Ordinariamente l’ufficio suddetto ha 60 giorni di tempo.

Statuti standard di Rete

I modelli standardizzati predisposti dalle singole Reti, consentono di tenere conto nell’ambito di ciascuna Rete, del proprio “associato-tipo”, inserendo quindi nella declaratoria delle finalità, nell’enunciazione delle caratteristiche identitarie, nell’individuazione delle attività di interesse generale o delle principali di esse gli elementi che essa ritiene fondamentali per caratterizzare i propri aderenti.

Utilizzo degli statuti standard anche da enti non associati

Tuttavia, riscontra il ministero del Lavoro nella nota n. 8301 del 4 giugno 2024, non si può escludere, in termini astratti, un loro utilizzo da parte di enti non associati, al fine di attingere da essi formulazioni in essi contenute ai fini della redazione del proprio statuto.

Invece, resta problematico l’inserimento o il mantenimento di riferimenti statutari puntuali ad una rete specifica da parte di un soggetto che non intenda aderirvi, non sia stato ammesso nella compagine associativa della Rete o non vi aderisca più.

Ciò potrebbe portare la Rete ad agire per la propria tutela e degli associati a fine di inibire ogni utilizzo inappropriato dei riferimenti a sé stessa da parte di un ente ad essa estraneo. I

Ritornando all’uso del modello standard da parte di un ente non appartenente alla Rete associativa, la nota ministeriale afferma che sarebbe giustificata una verifica approfondita da parte degli uffici proprio a causa della libertà con la quale gli enti non aderenti ad una rete potrebbero utilizzare i modelli.

Da ciò consegue che l’ente non potrebbe beneficiare della riduzione dei tempi procedurali e della delimitazione dei poteri istruttori della P.A., riconosciuti proprio in favore delle Reti associate.

In ogni caso viene riscontrato come l’uso dei modelli di statuto predisposti a cura delle reti anche da parte di enti non affiliati, potrebbe portare a delle conseguenze: infatti, a meno di una evidente illogicità di collocazione/utilizzo rispetto allo statuto nel suo complesso, gli uffici non contesteranno una determinata formulazione statutaria se rinvenibile anche in uno dei modelli standardizzati approvati dal Ministero.

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