Terzo settore, requisiti minimi integrabili anche dopo la costituzione

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Terzo settore, requisiti minimi integrabili anche dopo la costituzione

Ammessa la trasformazione dell’associazione in organismo di volontariato (Odv) o associazione di promozione sociale (Aps), anche qualora all’atto della costituzione non si raggiunga il numero minimo di iscritti, ossia sette persone fisiche. È, dunque, possibile integrare il numero minimo degli associati anche dopo l’entrata in vigore del codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), a condizione che, in un momento successivo, venga adottata una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo richiesto dalla legge.

A precisarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 4995 del 28 maggio 2019.

Registro degli enti del terzo settore, requisiti minimi

Il nuovo codice degli enti del terzo settore, disciplinato dal D.Lgs. n. 117/2017, entrato in vigore il 3 agosto 2017, prevede dei requisiti minimi ben precisi per l’iscrizione nel registro. In particolare, per tali enti occorrono almeno sette associati persone fisiche o, rispettivamente, tre Odv o Aps. Tale requisito è immediatamente operativo per tutti quegli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017.

Ma qual è la prassi da seguire per le Odv e le Aps nate con un numero di associati inferiore a quello richiesto, che intendono comunque iscriversi all’interno del predetto registro?

Iscrizione nel registro degli enti del terzo settore in assenza di requisiti minimi

Innanzitutto, il Ministero del Lavoro precisa che per dar vita a una Odv o Aps il numero minimo di associati deve sussistere sin dalla fase di costituzione. Dunque, non è sufficiente che il requisito dimensionale sia raggiunto poi, né che sussista quando viene richiesta l’iscrizione nei registri di settore, ma è necessario che quel numero minimo di soggetti abbia preso parte alla formazione della volontà di costituire l’ente con quelle caratteristiche.

Tuttavia, precisa il Ministero del Lavoro, al fine di venire incontro alle Odv o Aps che non raggiungano il requisito numerico alla data della costituzione, il documento di prassi individua una specifica procedura per sanare questo vizio.

In particolare, è possibile per tali enti sanare la propria posizione anche mediante un atto successivo che affermi o ribadisca la volontà di essere Odv o Aps. Attenzione però: tale atto deve essere adottato con il consenso del numero minimo di soci previsto per l’assunzione della qualifica e essere antecedente alla richiesta di iscrizione nei registri del volontariato e dell’associazionismo sociale.

In altri termini, è possibile conseguire la qualifica di Odv o Aps qualora in un secondo momento, con una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di associati per gli enti di terzo settore, si affermi la volontà di essere Odv o Aps.

In questo modo, tali enti avranno un notevole risparmio in termini procedurali e di risorse impiegate, evitando infatti di sostenere i costi per la costituzione di un nuovo soggetto e per lo scioglimento di quello esistente.

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  • eDotto.com – Edicola del 15 aprile 2019 - Terzo settore, indicazione esclusivamente delle attività prevalenti – Bonaddio

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