Terzo settore. Politiche sul Fondo anche con Conferenza Stato-Regioni
Pubblicato il 13 ottobre 2018
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In tema di normativa riguardante il Codice del Terzo settore - Dlgs 117/2017 - l’atto d’indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo deve essere adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Lo ha stabilito la sentenza n. 185 del 12 ottobre 2018 della Corte costituzionale, sulle questioni sollevate dalle regioni Veneto e Lombardia. Le due Regioni hanno presentato varie questioni di illegittimità costituzionale in merito ad alcune disposizioni del Codice del Terzo settore.
La sentenza ha rigettato i ricorsi riguardanti l’illegittimità della composizione dell’Organismo nazionale di controllo (Onc), avente funzioni d’indirizzo, controllo e vigilanza sui Centri servizi del volontariato. Tale organismo è composto per la maggior parte da rappresentanti privati, con una minima, ma paritaria, rappresentanza di Stato e Regioni. Per la Consulta, una maggiore rappresentanza delle autonomie territoriali contrasterebbe con la natura dell’organismo, che non appartiene all’Amministrazione pubblica.
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