Terreno venduto da ISMEA a rate. Quale imposta?

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Terreno venduto da ISMEA a rate. Quale imposta?

Vengono resi chiarimenti sulle operazioni fondiarie operate attraverso l'ISMEA a norma dell'articolo 2, comma 4-bis, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e articolo 13, commi 4-quater e 4-quinquies del Dl n. 196/2016, convertito.

La vendita dei terreni da parte dell’ISMEA si svolge con procedura competitiva ad evidenza pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico. Se l’aggiudicazione avviene da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale. Si chiede quale sia il trattamento fiscale applicabile all'iscrizione di tale ipoteca.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 77 del 22 dicembre 2023 rileva come la normativa non contenga alcun riferimento di carattere fiscale in relazione alla predetta iscrizione di ipoteca legale.

Infatti il disposto normativo contempla solo la possibilità a favore di giovani imprenditori agricoli di acquisire terreni di ISMEA con atti che producono un immediato effetto traslativo, e potendo effettuare il pagamento mediante rateizzazione del prezzo.

In sostanza l’ipoteca legale è posta a tutela di ISMEA, nella veste di venditore del terreno, a fronte dell’eventuale omesso versamento delle rate da parte dell’acquirente giovane imprenditore.

Quindi, la garanzia rappresentata dall’ipoteca legale non va vista come un “unicum” con l’operazione fondiaria ai fini dell’applicazione del trattamento di favore previsto per l’imposta ipotecaria sul trasferimento del terreno.

Invece, l’ipoteca legale del caso studiato si palesa come atto autonomo, posto a tutela di un soggetto diverso dall’acquirente.

Ipoteca legale per vendita terreni ISMEA, quale imposta?

In conclusione, detta iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell’articolo 2817 del codice civile, a garanzia del pagamento rateale del prezzo dovuto per l’aggiudicazione dei terreni da parte di giovani imprenditori, va assoggettata all’imposta ipotecaria nella misura proporzionale del 2 per cento, commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori.

Quindi, non si applica l’imposta ipotecaria in misura fissa prevista dall'articolo 2, comma 4-bis del Dl n. 194/2009.

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