Terreno edificabile non più strumentale? Niente Iva

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La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con la sentenza n. 94/2/14 depositata il 2 ottobre 2014, ha confermato la decisione con cui l'organo giudicante di prime cure aveva accolto il ricorso di un contribuente in punto di inapplicabilità dell'Iva con riferimento ad una compravendita di terreni edificabili in cui parte venditrice era un imprenditore agricolo.

In particolare, nella sentenza di primo grado era stato rilevato che l'Ufficio finanziario non aveva fornito la prova che i terreni edificabili ceduti fossero realmente strumentali all'attività d'impresa agricola esercitata dal contribuente.

Ma secondo la Commissione di secondo grado il problema della strumentalità o meno dei terreni era comunque da ritenere superato alla luce delle più recenti pronunce di legittimità (Cassazione n. 8327/2014 e 9148/2014) secondo le quali la cessione da parte di un imprenditore agricolo di un terreno divenuto edificabile non rientra – avendo il detto terreno comunque perduto la qualità di bene strumentale, cioè di bene relativo all'impresa - tra le operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 1 DPR n. 633/1972.

Ne conseguiva, nella specie, che i terreni in oggetto non andassero assoggettati ad Iva, bensì ad imposta proporzionale di registro.
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