Termini di costituzione ridotti automaticamente dall'abbreviazione dei termini di comparizione per l'opposto

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Le Sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza depositata lo scorso 9 settembre, la n. 19246, hanno confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato l'improcedibilità di un'opposizione a decreto ingiuntivo in considerazione del fatto che l'opponente, pur avendo assegnato all'opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario, si era costituito oltre cinque giorni dalla notifica della citazione in opposizione. In particolare, i giudici di gravame avevano sottolineato che “l'abbreviazione dei termini di costituzione dell'opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine inferiore a sessanta giorni, risultando del tutto irrilevante che la concessione dello stesso sia dipesa da una scelta consapevole o da un errore di calcolo”.

L'opponente aveva adito i giudici di Cassazione sostenendo che per l'operatività dell'abbreviazione dei termini di comparizione assegnati all'opposto fosse necessaria una consapevole manifestazione di volontà di avvalersi della facoltà prevista dalla legge, manifestazione che, quindi, avrebbe dovuto essere formulata in modo esplicito o desunta da elementi concludenti. 

Le Sezioni unite, tuttavia, hanno ritenuto di non doversi discostare dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, “quando l'opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario”. L'abbreviazione del termine, quindi, consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario.
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