Termine ampio del fisco per esigere le sanzioni tributarie inflitte con sentenza
Pubblicato il 15 dicembre 2009
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L’amministrazione finanziaria potrà avvalersi del termine decennale di prescrizione per esigere dal contribuente il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative definite a seguito di contenzioso. In questo senso si sono espresse le Sezioni uniti civili della Corte di cassazione con sentenza n. 25790 del 10 dicembre 2009, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente tra le sezioni semplici.
Per le Sezioni unite è evidente che la soluzione non può che provenire dall’applicazione dell’articolo 2953 del Codice civile che indica in 10 anni il termine della prescrizione quando si tratta di esercizio di diritti derivanti dall’esistenza di una sentenza definitiva. Più precisamente i giudici hanno sostenuto che è anomalo ammettere che il termine di 10 anni scatterebbe solo in alcuni casi, a seconda si tratti o meno di sanzioni: infatti si deve considerare che l’avviso di accertamento del fisco contiene non solo l’ammontare dell’imposta da pagare ma indica anche le sanzioni a cui si soggiace.
In conclusione, il termine di riscossione delle sanzioni amministrative fiscali, in assenza di contenzioso, è quello stabilito dal decreto legislativo n. 472/97; in caso di esistenza di un giudicato definitivo, invece, vige il termine decennale fissato dalla norma civilistica.
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