Tenuità per guida in stato di ebbrezza
Pubblicato il 27 febbraio 2016
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Ricompreso anche il rifiuto ad alcoltest
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica ad ogni fattispecie criminosa, compresi il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcoolometrico.
Ciò, nella sussistenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma di cui all'articolo 131-bis Codice penale.
E’ quanto anticipato dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione con informazioni provvisorie n. 4 e n. 5 del 25 febbraio 2016, con le quali è stato risposto affermativamente alle questioni controverse sottoposte alla Suprema corte circa la compatibilità della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con le due fattispecie citate.
Precisazioni su particolare tenuità
Nel testo dell’informazione provvisoria n. 4, peraltro, le Sezioni Unite hanno precisato come, ai fini dell’applicazione dell’istituto della particolare tenuità:
- il comportamento sia da ritenersi “abituale” qualora l’autore abbia commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento;
- all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge;
- la inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la deducibilità e rilevabilità d’ufficio della suddetta causa di non punibilità;
- nei soli procedimenti pendenti davanti alla cassazione per fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’articolo 131-bis c.p, la relativa questione è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’articolo 609, comma 2, Codice di procedura penale;
- la sussistenza della suddetta causa di non punibilità, qualora riconosciuta dalla Suprema Corte, viene dichiarata anche d’ufficio, con annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio.
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