Tentativo di conciliazione, 60 giorni dal rifiuto del datore per agire

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Tentativo di conciliazione, 60 giorni dal rifiuto del datore per agire

In caso di esplicito rifiuto da parte del datore di lavoro alla richiesta di conciliazione promossa dal lavoratore licenziato, quest’ultimo ha 60 giorni per depositare il ricorso al giudice del lavoro. Differente è, invece, il caso in cui il datore di lavoro accetti la conciliazione promossa dal lavoratore, ma la procedura dia esito negativo: in tal caso, il predetto termine di 60 giorni non opera. Infatti, resta fermo l’originario termine di 180 giorni, al quale si aggiunge il periodo di sospensione dei 20 giorni previsto dal Codice di procedura civile (art, 410, co. 2).

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8026 del 21 marzo 2019.

Tentativo di conciliazione, la vicenda

La questione riguardava un lavoratore che chiedeva l’invalidità dei reiterati contratti a termine stipulati con la Fondazione per la quale prestava attività. La pretesa del ricorrente consisteva nell’instaurazione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data del primo contratto a termine.

In sentenza di primo grado, i giudici hanno rigettato il ricorso, rilevando la decadenza ex art. 32, della L. n. 183/2010, quindi la prescrizione dei crediti retributivi e, nel merito, l’infondatezza delle pretese.

Dello stesso parere la Corte d’Appello di Napoli, che ha ritenuto che la richiesta di tentativo di conciliazione presentata dal lavoratore sospendesse il termine solo per i successivi 20 giorni per cui, non essendo stata intrapresa dalla Fondazione alcuna iniziativa per aderire alla suddetta richiesta, condivideva l'assunto del primo giudice secondo cui il lavoratore sarebbe incorso nella decadenza, con conseguente tardività dell'impugnazione giudiziale.

È stata respinta, inoltre, la motivazione lamentata dal ricorrente secondo il quale la stipula dei ripetuti contratti a termine dimostrasse l'improprio utilizzo di tale forma contrattuale, anche in violazione della disciplina comunitaria.

Il lavoratore ricorreva in Corte di Cassazione.

Tentativo di conciliazione, la sentenza

La Suprema Corte accoglie parzialmente il ricorso del lavoratore e fa luce sul doppio regime di decadenza, stragiudiziale e giudiziale, per l’impugnazione dei licenziamenti. Dalla pronuncia nascono diversi casi in cui, a seguito della richiesta del lavoratore di un tentativo di conciliazione, la procedura pervenga ad un esito negativo o positivo.

In particolare:

  • se la procedura promossa dal lavoratore è accettata dal datore, ma si conclude con un mancato accordo, il termine di 60 giorni non opera;
  • se, invece, il datore di lavoro rifiuta esplicitamente la richiesta di conciliazione e arbitrato promossa dal lavoratore, si applica il termine successivo di 60 giorni per il deposito del ricorso al giudice del lavoro, ma non quello di 20 giorni di sospensione del termine di decadenza;
  • infine, laddove la controparte non abbia depositato la propria memoria di difesa nei 20 giorni dalla richiesta di attivare il tentativo di conciliazione e arbitrato, si devono conteggiare sia il termine di sospensione di 20 giorni, il cui spirare costituisce evento significativo di non accettazione della procedura, sia il successivo termine di 60 giorni per il deposito del ricorso in Tribunale.
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